“Attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose”
(Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale 11
marzo 1997 n. 58)
NOTA: il testo e aggiornato con tutte le modifiche intervenute
sino ad oggi.
Tali modifiche sono state apportate da:
- Dm 28 aprile 1997;
- Dlgs 25 febbraio 1998, n. 90;
- Dm 18 maggio 2001 (le modifiche di carattere aggiuntivo
apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate
in neretto; le soppressioni con barra sulle singole parti
del testo).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l'articolo 38 e l'articolo 3, lettera f);
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile
1992, recante settima modifica della direttiva 67/54/CEE,
del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura
delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio
1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20
luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate
ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29
ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25
novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente
le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli
tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della
direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva
67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 gennaio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della sanita, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina,
relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e c),
anche se contenute in preparati allorche tali sostanze
siano immesse sul mercato comunitario:
a) la notifica;
b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate
possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;
c) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle
sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito,
sono destinati all'utilizzatore finale:
a) specialita medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) alimenti per animali;
f) antiparassitari;
g) sostanze radioattive;
h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure
comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di
requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto.[
Essi sono elencati in allegato A; con decreto del Ministro
della sanita si provvede ad integrare tale allegato in
conformita alle integrazioni disposte in sede comunitaria.
]
3. Il presente decreto non si applica altresi:
a) al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per
ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
b) alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo
doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
4. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente
alle operazioni di cui al comma 1, lettera c), anche in
caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra
unita produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione
delle ulteriori prescrizioni, per l'utilizzazione di dette
sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, puo stabilire ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo
stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento
di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere
la stabilita dei prodotti e le impurezze derivati dal
procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono
essere eliminati senza incidere sulla stabilita delle
sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due
o piu sostanze;
c) polimero: una sostanza, composta di molecole caratterizzate
dalla sequenza di uno o piu tipi di unita monometriche,
che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole
contenenti almeno tre unita monomeriche aventi un legame
covalente con almeno un'altra unita monomerica o altro
reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale
semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali
molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi
molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano
principalmente attribuibili a differenze nel numero di
unita monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unita
monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione
di un monomero in un polimero;
d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati,
all'unita di notifica di cui all'articolo 27 o all'autorita
competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal
notificante quale definito alla lettera i);
e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi
e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale
dell'Unione europea;
f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica
o le analisi o le ricerche chimiche effettuate in condizioni
controllate, comprese la determinazione delle proprieta
intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonche le
ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
g) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo
di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione
della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti
pilota o prove di produzione;
h) EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali
Esistenti) l'inventario europeo delle sostanze commerciali
esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre
1981;
i) notificante: la persona che presenta la notifica di
cui al punto d), che puo essere:
1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante
che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata
in un preparato;
2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea
la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile
dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza,
in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona
stabilita nella comunita, che, allo scopo di presentare
una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato
comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato,
e designata dal fabbricante come suo unico rappresentante.
2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi
le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno
atmosferico, possono provocare una reazione esotermica
con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni
di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono
in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano
una forte reazione esotermica;
c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati
liquidi con i punto di infiammabilita estremamente basso
ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati
gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano
a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria,
a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente
infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
topo il distacco della sorgente di accensione;
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilita
e molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua
o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili
in quantita pericolose;
e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con
un basso punto di infiammabilita;
f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso
di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime
quantita, possono essere letali oppure provocare lesioni
acute o croniche;
g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole
quantita, possono essere letali oppure provocare lesioni
acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali
oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto
con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva;
l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi,
il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle
o le mucose puo provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad
una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni
avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il
cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti
genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i
preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono provocare o rendere piu frequenti effetti
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della
funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati
che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono
presentare rischi immediati differiti per una o piu delle
componenti ambientali.
Capo II -
Sostanze pericolose
Art. 3 - (Determinazione
e valutazione delle proprieta delle sostanze.)
1. Le prove relative ai prodotti chimici da realizzarsi
ai sensi del presente decreto sono effettuate, di norma,
conformemente ai metodi definiti nell'allegato V; in particolare;
la determinazione delle proprieta fisico-chimiche delle
sostanze e effettuata conformemente ai metodi previsti
dall'allegato V; parte A; la determinazione della loro
tossicita e effettuata conformemente ai metodi di cui all'allegato
V; parte B; e quella della loro ecotossicita secondo i
metodi prescritti nell'allegato V; parte C.
2. Le prove di laboratorio di cui al comma 1 devono essere
eseguite in conformita dei principi in materia di protezione
degli animali previsti dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, nonche dei principi previsti dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, in materia di buone
prassi di laboratorio.
3. Il rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente
deve essere valutato sulla base dei principi contenuti
nel capo IV.
Art. 4 - (Classificazione)
1. Le sostanze sono classificate in base alle loro proprieta
intrinseche, secondo le categorie di cui all'articolo 2,
comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene
conto delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino
i limiti di cui al comma 3 o quelli previsti per i preparati
pericolosi.
2. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze
si effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato
VI.
3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere
utilizzate la classificazione e l'etichettatura armonizzate
ivi indicate; per determinate sostanze pericolose sono
riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali
altri parametri atti ad identificare il pericolo per la
salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti
le suddette sostanze o sostanze che contengano come impurezze
altre sostanze pericolose.
4. L'inserimento di altre sostanze all'allegato I ed eventuali
altre modifiche possono avvenire soltanto a seguito di
procedura comunitaria.
Art. 5 -
(Obblighi generali)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 le sostanze
in quanto tali o contenute in preparati, possono essere
immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le
disposizioni relative alle schede informative in materia
di sicurezza di cui all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
a) sono state notificate all'unita di notifica ai sensi
del presente decreto;
b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli
articoli 19, 20, 21 e 22, nonche ai criteri di cui all'allegato
VI ed ai risultati delle prove previste dagli allegati
VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali
altre normative prevedono disposizioni specifiche.
2. Possono altresi essere immesse sul mercato italiano
le sostanze in quanto tali o contenute in preparati che
sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato
in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente
alle disposizioni comunitarie.
Art.6 - Obbligo
di ricerca
1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di
sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato
I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare
idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili
esistenti per quanto riguarda le proprieta di tali sostanze.
2. In base alle informazioni acquisite ai sensi del comma
1, gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono imballare
nonche etichettare provvisoriamente tali sostanze conformemente
a quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche
dai criteri di cui all'allegato VI.
3. Qualora per determinate sostanze iscritte nell'EINECS
siano stati ottenuti dati mediante prove effettuate con
metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e sorgano
dubbi sulla classificazione provvisoria adottata dal fabbricante,
dall'importatore o dal distributore, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo
32, il Ministero della sanita convoca una conferenza di
servizi cui partecipano i Ministeri interessati all'attuazione
del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati
per procedere alla classificazione ed etichettatura ovvero
se sono necessarie nuove prove da effettuarsi conformemente
ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione tiene
anche conto dell'esigenza di ridurre al minimo le prove
sugli animali vertebrati.
Art. 7 -
(Notifica completa)
1. Il notificante di una sostanza e tenuto a presentare,
all'unita di notifica di cui all'articolo 27, una notifica
comprendente:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie
ed i dati disponibili per valutare i rischi prevedibili,
immediati o differiti, che la sostanza puo presentare per
l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno
le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato
VII, parte A, nonche la descrizione dettagliata e completa
degli studi effettuati e dei metodi utilizzati o l'indicazione
dei loro riferimenti bibliografici;
b) una dichiarazione riguardante gli effetti negativi della
sostanza, in relazione ai diversi impieghi prevedibili;
c) la proposta di classificazione e di etichettatura della
sostanza ai sensi del presente decreto;
d) la proposta di scheda informativa in materia di sicurezza,
di cui all'articolo 25, solamente per le sostanze pericolose;
e) l'eventuale dichiarazione del fabbricante che abbia
sede fuori dell'Unione europea che lo designi, ai fini
della notifica, come unico suo rappresentante nell'Unione
europea;
f) l'eventuale motivata richiesta di non applicare, per
giustificati motivi, alla notifica le disposizioni di cui
all'articolo 15, comma 2, per un periodo non superiore
ad un anno a decorrere dalla data della stessa notifica.
2. Oltre alle informazioni di cui sopra, il notificante
puo fornire all'unita di notifica una propria valutazione
del rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente
secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, il notificante
di una sostanza gia notificata e tenuto ad informare l'unita
di notifica quando:
a) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge
10 tonnellate all'anno per fabbricante o 50 tonnellate
complessive per fabbricante;
b) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge
10 tonnellate all'anno per fabbricante o 500 tonnellate
complessive per fabbricante;
c) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge
1000 tonnellate all'anno per fabbricante o 5000 tonnellate
complessive per fabbricante
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), l'unita di notifica
puo esigere che talune o tutte le prove o studi complementari
cui al livello I dell'allegato VIII siano realizzati entro
il termine da essa stabilito.
5. Nei caso di cui al comma 3, lettera b), l'unita di notifica
esige che siano realizzati, entro il termine da essa stabilito,
le prove e gli studi complementari di cui al livello I
dell'allegato VIII; il notificante tuttavia puo dimostrare
che una determinata prova o un determinato studio non e
appropriato o che sarebbe preferibile una prova o uno studio
scientifico alternativo.
6. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'unita di notifica
stabilisce un programma di prove o di studi secondo le
modalita di cui al livello 2 dell'allegato VIII, che il
notificante deve realizzare entro il termine stabilito.
7. Il notificante deve trasmettere all'unita di notifica
i risultati degli studi effettuati, sia quando le prove
complementari vengano realizzate volontariamente da parte
dello stesso notificante, che quando vengano realizzate
ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
Articolo 8 -
(Notifica semplificata)
1. Il notificante che intenda immettere sul mercato una
sostanza in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno
per fabbricante e tenuto a presentare, all'unita di notifica,
una notifica comprendente:
a) un fascicolo tecnico contenete le informazioni necessarie
e i dati utili disponibili per valutare i rischi prevedibili,
immediati o differiti, che la sostanza puo presentare per
l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno
le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato
VII, parte B;
b) una descrizione dettagliata e completa degli studi realizzati
e dei metodi utilizzati o dei loro riferimenti bibliografici,
qualora richiesto dall'unita di notifica;
c) le altre informazioni di cui all'articolo 7, comma 1;
2. Il notificante puo limitarsi a fornire le informazioni
di cui all'allegato VII, parte C, per il fascicolo tecnico
delle sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori
a 100 kg all'anno per fabbricante, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 16, comma 1.
3. Il notificante, qualora abbia presentato un fascicolo
semplificato di notifica ai sensi del comma 2, fornisce
all'unita di notifica, prima che i quantitativi della sostanza
immessa sul mercato raggiungano cento chilogrammi all'anno
per fabbricante o prima che i quantitativi complessivi
immessi sul mercato raggiungano i cinquecento chilogrammi
per fabbricante, le informazioni complementari necessarie
per completare il fascicolo tecnico conformemente all'allegato
VII, parte B.
4. Il notificante, qualora abbia presentato un fascicolo
semplificato di notifica ai sensi del comma 1, presenta
all'unita di notifica, prima che il quantitativo della
sostanza immessa sul mercato raggiunga una tonnellata all'anno
per fabbricante o prima che i quantitativi complessivi
immessi sul mercato raggiungano le cinque tonnellate per
fabbricante, una notifica completa conformemente al disposto
dell'articolo 7.
5. Le sostanze notificate ai sensi dei commi 1 e 2 debbono
essere imballate ed etichettate provvisoriamente secondo
quanto prescritto dagli articoli 19, 20, 21 e 22; nel caso
in cui, in base ai dati disponibili, non sia possibile
procedere compiutamente all'etichettatura secondo quanto
stabilito agli articoli 20), 21 e 22, l'etichetta deve
contenere, oltre alle informazioni ottenute con le prove
gia realizzate, l'avvertenza "Attenzione: sostanza
non ancora completamente sottoposta a test":
Art.9 -
(Sostanze gia notificate)
1. Per le sostanze gia notificate il notificante e dispensato
dal fornire le informazioni prescritte agli articoli 7
e 8 per i fascicoli tecnici di cui agli allegati VII, parte
A, VII, parte B, VII, parte C, o VII, parte D, eccettuati
i punti 1 e 2 degli allegati stessi, limitatamente alle
informazioni trasmesse da almeno dieci anni.
Art.10 - (Immissione sul mercato delle sostanze notificate)
1. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unita
di notifica, le sostanze che sono state oggetto di una
notifica conformemente all'articolo 7, comma 1, possono
essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi
sessanta giorni dalla data in cui l'unita di notifica ha
ricevuto un fascicolo conforme alle disposizioni del presente
decreto. Qualora, invece, l'unita di notifica ritenga il
fascicolo non conforme al presente decreto e lo comunichi
al notificante come previsto dall'articolo 16, comma 5,
la sostanza non puo essere immessa sul mercato prima che
siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui l'unita
di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica
conforme al presente decreto.
2. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unita
di notifica, sostanze che sono state oggetto di una notifica
ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o comma 2, possono essere
immesse sul mercato non prima che siano trascorsi trenta
giorni dalla data in cui l'unita di notifica ha ricevuto
un fascicolo conforme alle disposizioni del presente decreto.
Qualora, invece, l'unita di notifica ritenga il fascicolo
non conforme al presente decreto e lo comunichi al notificante,
come previsto dall'articolo 16, comma 7, la sostanza puo
essere immessa sul mercato non prima che siano trascorsi
trenta giorni dalla data in cui l'unita di notifica ha
ricevuto gli elementi che rendono la notifica conforme
al presente decreto; tuttavia, se l'unita di notifica comunica
al notificante, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, che
l'integrazione rende la notifica conforme al presente decreto,
la sostanza puo essere immessa sul mercato quindici giorni
dopo che l'unita di notifica ha ricevuto le informazioni
supplementari .
Articolo 11 -
Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione
europea
1. Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea,
esista piu di una notifica per una sostanza prodotta dallo
stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo
immesso sul mercato comunitario e determinato dalla Commissione
europea e dall'unita di notifica sulla base delle informazioni
presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo
8, comma 1, e dell'articolo 14. L'obbligo di effettuare
prove supplementari ai sensi dell'articolo 7, commi 4,
5 e 6, ricade su tutti i notificanti.
Art.12 -
(Polimeri)
1. La notifica dei polimeri oltre ad essere conforme alle
disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, comma
1, deve rispettare le disposizioni specifiche indicate
nell'allegato VII, parte D.
Art.13 -
(Deroghe)
1. Le disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 non si
applicano alle seguenti sostanze:
a) sostanze che figurano nell'EINECS;
b) additivi e sostanze impiegati esclusivamente negli alimenti
per animali;
c) sostanze impiegate come additivi nei prodotti alimentari
e sostanze utilizzate esclusivamente come aromi nei prodotti
alimentari;
d) ingredienti attivi utilizzati esclusivamente per le
specialita medicinali ad uso umano ed a uso veterinario,
con esclusione dei prodotti chimici intermedi;
e) sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie
di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie
di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni
relative alle informazioni da presentare sono uguali a
quelle previste dal presente decreto. Tali sostanze sono
quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro
della sanita si provvede ad integrare tale allegato in
conformita alle integrazioni disposte in sede comunitaria.
2. In deroga agli articoli 7 e 8, si considerano notificate
ai sensi del presente decreto allorche siano soddisfatte
le relative condizioni, le seguenti sostanze:
a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per
cento o piu, in forma legata, di una sostanza non inclusa
nell'EINECS;
b) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori
a dieci chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione
che il fabbricante o l'importatore fornisca all'unita di
notifica le informazioni previste nell'allegato VII, parte
C, punti 1 e 2;
c) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi non
superiori ai cento chilogrammi all'anno per fabbricante
a condizione che siano destinate esclusivamente ad attivita,
effettuate in condizioni controllate, di ricerca e di sviluppo
scientifici;
d) le sostanze immesse sul mercato e destinate all'attivita
di ricerca e di sviluppo finalizzati al processo con un
numero limitato di clienti registrati ed in quantitativi
esigui, corrispondenti alle esigenze della ricerca e dello
sviluppo finalizzati al processo, per il periodo di tempo
e alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il notificante che si avvale della deroga di cui al
comma 2, lettera c), deve tenere un registro relativo all'identita
della sostanza, ai dati utilizzati per l'etichettatura
ed alle qualita, nonche un elenco dei clienti.
4. Le informazioni di cui al comma 3 devono essere presentate
su richiesta all'autorita di vigilanza e all'unita di notifica.
5. La deroga di cui al comma 2, lettera d), e valida per
un anno, prorogabile in circostanze eccezionali per non
piu di un'ulteriore anno su richiesta motivata dell'interessato,
a condizione che il fabbricante o l'importatore comunichi
all'unita di notifica la loro identita, i dati utilizzati
per l'etichettatura, i quantitativi, la giustificazione
dei quantitativi, l'elenco dei clienti ed il programma
di ricerca e di sviluppo finalizzati al processo e si conformi
alle eventuali disposizioni impartite dalla stessa unita
di notifica; tali disposizioni possono prevedere informazioni
comunque non eccedenti quelle previste dall'articolo 8.
6. Il notificante che si avvale della deroga di cui al
comma 2, lettera d), e tenuto a garantire che la sostanza
o il preparato in cui la sostanza e incorporata venga manipolato
esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni
controllate e che non siano mai messi a disposizione del
pubblico, ne in quanto tali, ne in un preparato. Allo scadere
della deroga il notificante e tenuto a notificare le sostanze
che hanno beneficiato della deroga di cui al comma 5.
7. L'unita notifica, ove reputi che possa sussistere un
rischio inaccettabile per l'uomo e per l'ambiente, puo
estendere la restrizione di cui al comma 6 a qualsiasi
prodotto contenente la nuova sostanza e fabbricato nel
corso di una attivita di ricerca e di sviluppo finalizzati
al processo.
8. Le sostanze di cui al comma 2 devono essere imballate
nonche etichettate provvisoriamente dal fabbricante stesso
o dal suo rappresentante secondo quanto prescritto dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 nonche dai criteri di cui all'allegato
VI; nel caso in cui non sia possibile etichettare tali
sostanze conformemente agli articoli 20, 21 e 22, non essendo
disponibili tutti i risultati delle prove di cui all'allegato
VII, parte A, l'etichetta deve recare, oltre alle informazioni
ottenute con le prove gia realizzate, la seguente avvertenza: "Attenzione:
sostanza non ancora completamente sottoposta a test".
9. Nel caso in cui una delle sostanze di cui al comma 2
risulti, sulla base delle conoscenze disponibili, molto
tossica, tossica, cancerogena, tossica per il ciclo riproduttivo
o mutagena, il notificante deve comunicare all'unita di
notifica tutte le informazioni di cui all'allegato VII,
parte A, punti 2.3, 2.4 e 2.5 e fornire, ove disponibili,
i dati relativi alla tossicita acuta.
Art.14 -
(Aggiornamento delle informazioni)
1. Il notificante di una sostanza gia notificata conformemente
all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e tenuto
ad informare per iscritto l'unita di notifica:
a) dei cambiamenti nei quantitativi annui e in quelli complessivi
che ha immesso sul mercato o, nel caso di una sostanza
fabbricata fuori dell'Unione europea per la quale il notificante
e stato designato come unico rappresentante, che egli o
altri hanno immesso sul mercato comunitario;
b) delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza
sull'uomo e sull'ambiente che egli abbia acquisito o avrebbe
potuto acquisire;
c) dei nuovi impieghi per i quali la sostanza viene immessa
sul mercato e di cui il notificante abbia acquisito o avrebbe
potuto acquisire conoscenza;
d) di ogni modifica nella composizione della sostanza,
ai sensi del punto 1.3 degli allegati VII, parte A, VII,
parte B o VII, parte C;
e) di ogni cambiamento della sua qualifica di fabbricante
o di importatore.
2. L'importatore di una sostanza prodotta da un fabbricante
stabilito fuori dell'Unione europea, che importi detta
sostanza nell'ambito di una notifica presentata in precedenza
da un rappresentante unico, e tenuto ad accertarsi che
il rappresentante unico disponga di informazioni aggiornate
sui quantitativi della sostanza da lui immessi sul mercato
comunitario.
3. L'immissione in commercio della sostanza in assenza
dell'aggiornamento di cui al presente articolo e considerata
immissione in commercio di sostanza non notificata.
Art.15 -
(Notifiche successive - Norme intese ad evitare la ripetizione
di esperimenti su animali vertebrati )
1. Per le sostanze gia notificate ai sensi dell'articolo
7, comma 1, o dell'articolo 8, comma 1, l'unita di notifica
accetta che il notificante successivo della stessa sostanza
faccia riferimento, per quanto concerne i punti 3, 4 e
5 dell'allegato VII, parte A, e dell'allegato VII, parte
B, nonche i punti 3 e 4 dell'allegato VII, parte C, ai
risultati degli esperimenti o degli studi comunicati dal
primo notificante, purche il notificante successivo dimostri
che la sostanza in questione corrisponde a quella notificata
in precedenza, anche per quanto riguarda il grado di purezza
e la natura delle impurezze; il riferimento ai risultati
delle prove o degli studi comunicati dal primo notificante
e consentito soltanto con l'accordo scritto di quest'ultimo.
2. Prima di effettuare esperimenti su animali vertebrati
ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo
7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, i notificanti successivi,
fatto salvo quanto previsto al comma 1, debbono chiedere
all'unita di notifica le seguenti informazioni:
a) se la sostanza che intendono notificare abbia gia formato
oggetto di notifica;
b) il nome e l'indirizzo del primo notificante.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 il notificante deve
dichiarare che intende immettere la sostanza sul mercato
e specificarne i relativi quantitativi.
4. L'unita di notifica fornisce al notificante successivo
il nome e l'indirizzo del primo notificante e trasmette
al primo notificante il nome e indirizzo del notificante
successivo solo se concorrono le seguenti condizioni:
a) il notificante successivo ha comprovato la sua intenzione
di immettere la sostanza sul mercato nei quantitativi indicati;
b) la sostanza ha gia formato oggetto di notifica;:
c) il primo notificante non ha chiesto ne ha ottenuto una
deroga temporanea alle disposizioni del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).
5. Il primo notificante ed il notificante successivo si
adoperano per raggiungere un accordo sullo scambio di informazioni,
per evitare la ripetizione degli esperimenti su animali
vertebrati.
6. I notificanti di una stessa sostanza che hanno concordato
di scambiarsi le informazioni relative all'allegato VII,
parie A, ai sensi dei commi precedenti si adoperano inoltre
per raggiungere un accordo sullo scambio delle informazioni
desunte dalle prove su animali vertebrati da effettuarsi
ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6.
7. Con decreto del Ministro della sanita, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono disciplinate, per
i casi di mancato accordo tra le parti interessate, le
modalita della messa in comune delle informazioni di cui
ai commi 5 e 6 e la procedura di utilizzazione delle stesse,
assicurando un ragionevole equilibrio fra gli interessi
delle parti
Art.16 -
(Valutazione del fascicolo notificato)
1. L'unita di notifica, nell'ambito dell'esame di conformita
della documentazione pervenuta per la notifica di nuove
sostanze, puo, qualora sia necessario per valutare i rischi
di una determinata sostanza, chiedere informazioni complementari,
prove supplementari o prove di verifica e di conferma che
abbiano per oggetto le sostanze o i relativi prodotti di
trasformazione; in particolare le informazioni di cui all'allegato
VIII possono essere richieste prima del raggiungimento
delle quantita previste dall'articolo 7, comma 3.
2. L'unita di notifica, oltre a quanto previsto al comma
1, puo:
a) chiedere il prelievo dei campioni necessari a scopi
di controllo secondo le modalita di cui all'articolo 28;
b) chiedere al notificante di fornire le quantita della
sostanza notificata che essa ritiene necessaria ai fini
delle prove di verifica;
c) chiedere l'adozione di misure appropriate in materia
di sicurezza di impiego, in mancanza di disposizioni comunitarie.
3. Per le sostanze notificate conformemente all'articolo
7, comma 1, ed all'articolo 8, commi 1 e 2, l'unita di
notifica effettua una valutazione dei rischi secondo i
principi di cui al capo IV, ed indica eventuali raccomandazioni
sul metodo piu appropriato per le prove relative ad una
determinata sostanza e le misure da adottare per ridurre
i rischi, per l'uomo e per l'ambiente, connessi con la
commercializzazione della sostanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 viene aggiornata in
base alle informazioni supplementari fornite ai sensi del
presente articolo o dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, dell'articolo
8, comma 3, e dell'articolo 14, comma 1.
5. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 7,
l'unita di notifica, entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento, comunica per iscritto al notificante se
la notifica e stata riconosciuta conforme o non conforme
al presente decreto.
6. Nel caso in cui il fascicolo sia stato accettato, in
quanto ritenuto conforme, l'unita di notifica comunica
al notificante anche il numero ufficiale che e stato attribuito
alla notifica; in caso contrario, la stessa unita di notifica
comunica al notificante quali ulteriori informazioni siano
necessarie per rendere il fascicolo conforme al presente
decreto.
7. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 8,
l'unita di notifica, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della notifica, decide se il fascicolo
e conforme al presente decreto e, in caso negativo, comunica
al notificante quali ulteriori informazioni siano necessarie
per renderlo conforme; quando il fascicolo e ritenuto conforme,
l'unita di notifica comunica al notificante, entro trenta
giorni dal ricevimento del fascicolo o delle informazioni
supplementari, il numero ufficiale che e stato attribuito
alla notifica.
8. Per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea
per le quali e stata presentata piu di una notifica per
una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, l'unita
di notifica, d'intesa con le altre autorita competenti
e con la Commissione europea, effettua il calcolo del quantitativo
annuo e di quello complessivo immesso sul mercato comunitario;
nel caso in cui vengano raggiunti i quantitativi massimi
indicati nell'articolo 7, comma 3, l'unita di notifica
informa il notificante della identita degli altri notificanti
ed avvisa tutti i notificanti circa le loro responsabilita
collettive di cui all'articolo 11.
9. L'unita di notifica, ricevuti i fascicoli di notifica
di cui all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma
1, le informazioni sulle prove complementari effettuate
in conformita dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo
8, commi 3 e 4, ovvero le informazioni successive presentate
in applicazione dell'articolo 14, trasmette alla Commissione
europea copia del fascicolo o delle informazioni successive
oppure il relativo riassunto.
10. Per quanto concerne le informazioni complementari di
cui al comma 1, l'unita di notifica comunica alla Commissione
europea le prove scelte, le motivazioni di tale scelta,
i risultati ed eventualmente la valutazione degli stessi.
Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo
14, l'unita di notifica trasmette alla Commissione europea
gli elementi che presentano interesse comune per la Commissione
stessa e per le altre autorita competenti.
11. L'unita di notifica trasmette alla Commissione europea,
non appena possibile, la valutazione dei risultati di cui
al comma 3, o una sintesi della stessa.
Art.17 -
(Riservatezza delle informazioni)
1. Nel caso in cui il notificante ritiene che la diffusione
delle informazioni potrebbe danneggiarlo sul piano industriale
o commerciale, puo specificare quali delle informazioni
di cui agli articoli 7, 8 e 14 richiedano un trattamento
riservato ed esigano pertanto che sia mantenuto il segreto
nei confronti di altre persone che non siano le autorita
competenti e la Commissione europea. In tal caso debbono
essere fornite le relative giustificazioni.
2. Il segreto industriale e commerciale per quanto riguarda
le notifiche e le informazioni trasmesse in applicazione
dell'articolo 7, commi 1 e 2, nonche dell'articolo 8, commi
1, 2 e 3, non puo essere applicato:
a) alla denominazione commerciale della sostanza;
b) al nome del fabbricante e del notificante;
c) ai dati fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato
VII;
d) ai possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
e) alla sintesi dei risultati delle prove tossicologiche
ed ecotossicologiche;
f) al grado di purezza della sostanza ed all'identita delle
impurezze o degli additivi che sono pericolosi, qualora
tali dati siano indispensabili ai fini della classificazione
e dell'etichettatura ed ai fini dell'inserimento della
sostanza nell'allegato I;
g) ai metodi ed alle precauzioni raccomandati di cui al
punto 2.3 ed alle misure di emergenza di cui ai punti 2.4
e 2.5 delle parti A, B e C dell'allegato VII;
h) alle informazioni contenute nella scheda informativa
in materia di sicurezza;
i) ai metodi analitici che consentono di individuare la
sostanza pericolosa una volta immessa nell'ambiente e di
determinare l'esposizione umana diretta alla stessa sostanza,
nel caso di sostanze dell'allegato I.
3. Il notificante, nel caso in cui renda successivamente
pubbliche le informazioni prima riservate, deve informarne
l'unita di notifica.
4. L'unita di notifica sulla base delle indicazioni ricevute:
a) decide quali informazioni sono protette dal segreto
industriale e commerciale, conformemente ai commi 1, 2
e 3; tali informazioni devono essere mantenute segrete
ed essere comunicate alle autorita competenti degli altri
Stati membri e alla Commissione europea;
b) puo stabilire che siano indicate soltanto con la denominazione
commerciale, per un periodo massimo di tre anni, le sostanze
notificate comprese nell'elenco di cui all'articolo 18
e non classificate pericolose; tuttavia, se ritiene che
la pubblicazione della denominazione chimica prevista dalla
nomenclatura IUPAC (Unione Internazionale di Chimica Pura
ed Applicata) possa rivelare informazioni in merito allo
sfruttamento commerciale o alla fabbricazione della sostanza,
puo disporre che la stessa venga registrata con la sola
denominazione commerciale per un periodo superiore a tre
anni.
5. L'unita di notifica puo richiedere alla Commissione
europea che le sostanze pericolose siano riportate nell'elenco
di cui all'articolo 18 con la sola denominazione commerciale
sino al loro inserimento nell'allegato I.
6. Le informazioni riservate comunicate all'unita di notifica
dalle autorita competenti degli altri Stati membri sono
mantenute segrete.
7. Tutte le informazioni riservate possono essere comunicate
alle persone direttamente coinvolte in procedimenti amministrativi
o giudiziari, comportanti sanzioni, avviati con l'obiettivo
di controllare le sostanze immesse sul mercato nonche alle
persone che devono prendere parte o essere ascoltate nell'ambito
dell'esercizio dei poteri di informazione, vigilanza e
controllo del Parlamento.
Art.18 -
(Elenco delle sostanze)
1. Il Ministero della sanita cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco
delle sostanze notificate, complete del numero CE, compilato
dalla Commissione europea.
Art.19 -
(Imballaggio)
1. L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare
le seguenti condizioni:
a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in
modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto,
fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che
prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura
non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa
del contenuto, ne poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono
essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi
allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali
sollecitazioni della manipolazione;
d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che puo
essere riapplicato deve essere progettato in modo che l'imballaggio
possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del
contenuto;
e) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacita, che contenga
sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato
come "molto tossico", o "tossico" o "corrosivo" ai
sensi del presente decreto, deve essere dotato di una chiusura
di sicurezza per la protezione dei bambini e recare un'indicazione
di pericolo avvertibile al tatto;
f) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacita, che contenga
sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato
come "nocivo", "estremamente infiammabile" o "facilmente
infiammabile" ai sensi del presente decreto deve recare
un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
2. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai
sistemi di sicurezza di cui al comma 1, lettere e) e f),
sono indicate nell'allegato IX.
Art.20 -
(Etichettatura)
1. L'etichettatura delle sostanze pericolose
deve recare in caratteri leggibili e indelebili:
a) la denominazione della sostanza conforme a una delle
denominazioni riportate nell'allegato I. Se la sostanza
non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi
su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta;
b) il nome e l'indirizzo completo nonche il numero di telefono
del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito
all'interno dell'Unione europea, che puo essere il fabbricante,
l'importatore o il distributore;
c) i simboli di pericolo, se previsti, e l'indicazione
di pericolo che comporta l'impiego della sostanza. I simboli
e le indicazioni di pericolo devono essere conformi all'allegato
II ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.
I simboli e le indicazioni di pericolo da usare per ciascuna
sostanza sono quelli riportati nell'allegato I. Alle sostanze
pericolose non ancora contenute nell'allegato I, i simboli
e le indicazioni di pericolo sono assegnati in base alle
norme dell'allegato VI. Quando ad una sostanza sono assegnati
piu simboli, salvo disposizioni contrarie riportate in
allegato I, l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi
i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C rende
facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo
E rende facoltativi i simboli F e O;
d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti
dai pericoli dell'uso della sostanza, dette "frasi
R". Esse devono essere formulate secondo le modalita
dell'allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza
sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze pericolose
non ancora contenute nell'allegato I, le "frasi R" da
usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi
all'uso della sostanza, dette "frasi S". Esse
devono essere formulate secondo le modalita dell'allegato
IV. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate
nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora
contenute nell'allegato I, le "frasi S" da usare
sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
f) il numero CE, se assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco
di cui all'articolo 18;
g) l'indicazione "Etichetta CE" per le sostanze
contenute nell'allegato I.
2. Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili,
infiammabili o comburenti, non e necessaria l'indicazione
delle relative "frasi R" e "frasi S" se
il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 millimetri.
Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi
di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.
3. Indicazioni quali "non tossico", "non
nocivo" o qualsiasi altra analoga non devono figurare
sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano
nell'ambito del presente decreto.
Art.21 -
(Attuazione delle norme di etichettatura)
1. Se le diciture
di cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta, questa
deve essere solidamente apposta su uno o piu lati
dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale
quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le
dimensioni e le caratteristiche delle etichette debbono
corrispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella A.
2. L'etichetta non e necessaria quando l'imballaggio stesso
reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le
modalita di cui al comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio,
nel caso di cui al comma 2, devono essere tali da far risaltare
con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, conformemente
all'articolo 20, devono risaltare sullo sfondo e la loro
dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire
un'agevole lettura. Il Ministro della sanita, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dell'ambiente stabilisce, in conformita
alla normativa comunitaria, le disposizioni specifiche
riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni
di cui al presente comma.
5. Le indicazioni di cui all'articolo 20 devono essere
in lingua italiana; qualora siano redatte in piu lingue,
quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri
inferiori a quelli delle altre lingue.
6. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto
si considerano soddisfatti:
a) se si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno
o piu imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno
e provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose
e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti
di un'etichettatura conforme al presente decreto;
b) se si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio
e provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose
ed all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e) ed
f) e, per tipi particolari di imballaggio, quali le bombole
mobili per i gas, conforme alle disposizioni dell'allegato
VI.
Art.22 - (Deroghe
alle norme di etichettatura e di imballaggio)
1. Gli articoli 19, 20 e 21 non si applicano alle munizioni
ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre
esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme
le disposizioni vigenti in materia, ne fino al 30 aprile
1997, al propano ed al gas di petrolio liquefatto.
2. Quando gli imballaggi sono di dimensione ridotta o sono
altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme
alle dimensioni ed alle modalita applicative di cui agli
articoli 20 e 21, commi 1 e 2, l'etichetta puo essere realizzata
in dimensioni ridotte; la superficie dell'etichetta non
puo comunque essere inferiore a 10 centimetri quadrati
ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.
3. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare
un'etichettatura conforme alle modalita applicative di
cui al comma 2, il Ministro della sanita, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, stabilisce le caratteristiche
cui deve corrispondere l'etichetta.
4. Il Ministro della sanita stabilisce altresi, con le
stesse modalita, in deroga agli articoli 20 e 21, i casi
in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive,
molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati
o possono essere etichettati in modo diverso quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun
pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze
che per terzi.
Art.23 -
(Pubblicita)
1. E vietata la pubblicita delle sostanze che appartengono
ad una o piu delle categorie previste all'articolo 2, comma
2, qualora la pubblicita stessa non indichi la categoria
o le categorie di appartenenza della sostanza.
Art.24 -
(Tariffe per la notifica)
1. Le spese relative all'espletamento
dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui
agli articoli 7
e 8 sono poste a carico dei notificanti.
2. Con decreto del Ministro della sanita, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita di cui
agli articoli 7 e 8, sulla base dei costi effettivi dei
servizi resi e del valore economico delle prestazioni effettuate;
nonche le modalita di riscossione delle tariffe medesime.
3. I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli
7 e 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnati, con decreti del
Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa
del Ministero della sanita. Una parte di detti proventi
e destinata ai controlli di cui all'articolo 28 e la parte
rimanente versata al bilancio dell'istituto superiore di
sanita, per il funzionamento dei servizi preposti all'espletamento
delle attivita di cui agli articoli 7 e 8.
Art.25 - (Scheda informativa in materia
di sicurezza)
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere
le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il
fabbricante, l'importatore o il distributore che immette
sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente,
su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario
della sostanza stessa, una scheda informativa in materia
di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura;
egli e tenuto altresi a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza
di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua
italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi
con decreto del Ministro della sanita entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformita
alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come
informazione, la data di compilazione e dell'eventuale
aggiornamento.
Capo III -
Misure procedurali e organizzative
Art.26
(Commissione consultiva)
1. Presso il Ministero della sanita
e istituita una commissione consultiva composta dai seguenti
membri o dai loro sostituti:
a) il dirigente generale del dipartimento prevenzione del
Ministero della sanita che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della sanita esperto
di problematiche concernenti la classificazione, l'Imballaggio
e l'etichettatura di sostanze pericolose;
c) un rappresentante dell'unita di notifica;
d) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di cui uno esperto di problematiche
di produzione industriale ed uno esperto di problematiche
di tutela dei consumatori;
e) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui
uno esperto di problematiche di pubblica sicurezza ed uno
di problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esperto di problematiche inerenti la sicurezza
nell'ambiente di lavoro;
g) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui
uno esperto in problematiche sui rischi per l'ambiente
ed uno esperto di problematiche sulla tutela del suolo;
h) un rappresentante del Ministero dell'universita e della
ricerca scientifica e tecnologica esperto di problematiche
connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali esperto in problematiche di produzione
agricola.
2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo organizzarsi
in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di enti o di istituti
pubblici di ricerca e di esperti secondo la legislazione
vigente.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero
della sanita.
4. I componenti la commissione durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
5. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su problematiche inerenti le sostanze
ed i preparati pericolosi nonche su quelle in discussione
in sede comunitaria ed internazionale;
b) esprime pareri sulle eventuali richieste specifiche
sottopostele dall'unita di notifica;
c) esprime pareri sulle richieste specifiche sottopostele
dal Ministero della sanita anche a seguito di richieste
avanzate dai notificanti in relazione alle decisioni assunte
dall'unita di notifica;
d) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta del
parere del Consiglio superiore di sanita, della Commissione
consultiva tossicologica nazionale o di altro ente o istituto
di ricerca pubblico.
6. Con regolamento interno, da emanarsi con decreto del
Ministro della sanita entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono disciplinate le modalita procedurali
ed organizzative della commissione.
7. La commissione di cui al comma 1 sostituisce quella
prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Art.27 -
(Unita di notifica)
1. Presso l'Istituto superiore di sanita e istituita,
nell'ambito della dotazione organica esistente e delle
ordinarie risorse di bilancio, l'unita di notifica che,
per l'espletamento dei compiti relativi alla notifica di
nuove sostanze, si avvale, di volta in volta, di esperti
dell'Istituto superiore di sanita in materia di tossicologia,
mutagenesi, cancerogenesi, tossicita per la riproduzione,
proprieta fisico-chimiche, proprieta ecotossicologiche
e inventario nazionale delle sostanze chimiche, nonche,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di rappresentanti
dei Ministeri della sanita, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'ambiente.
2. L'unita di notifica:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7 e 8;
b) esprime parere sulle proposte di classificazione ed
etichettatura, nonche sulle proposte di raccomandazioni
per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate;
c) agisce come autorita competente nazionale per il sistema
comunitario di notifica delle nuove sostanze chimiche;
d) promuove, ove lo ritenga necessario, per il tramite
del Ministero della sanita, la richiesta del parere della
commissione consultiva di cui all'articolo 26;
e) informa, almeno semestralmente, dell'attivita svolta,
la commissione consultiva di cui all'articolo 26.
Art.28 -
(Controlli)
1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza
delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato
e la commercializzazione
delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza
degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni,
delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali; a tal fine il relativo personale puo procedere
in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione,
deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti,
prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito,
sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantita
sufficiente per una analisi completa.
2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente
decreto, il Ministero della sanita, in ambito nazionale,
e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono
il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via
amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del
trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per
il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza
degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti
adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati
tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanita,
che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale
estensione delle misure all'intero territorio nazionale.
3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute
o la sicurezza, le autorita di cui al comma 2 possono immediatamente
adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso
il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.
4. Le misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel
caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui
al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei
documenti di cui allo stesso comma.
5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della
sanita puo consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni
del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.
6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni
e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro
demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente
alle informazioni acquisite, in conformita alle norme vigenti.
Art.29 -
(Esami e analisi di campioni)
1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle
autorita locali sono eseguiti dai laboratori competenti
per territorio.
2. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono
ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore
del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorita
competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato
di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso
cui e stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi.
Analoga comunicazione e fatta al fabbricante, all'importatore
o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni
in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione gli interessati possono
presentare alla autorita che ha disposto il prelievo istanza
di revisione di analisi.
3. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto
superiore di sanita entro i termini fissati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. L'Istituto superiore di sanita avverte, con congruo
anticipo, l'interessato, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo
in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato
ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni,
dal suo difensore o da un consulente tecnico.
5. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza
di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi
quella di prima istanza, l'autorita competente trasmette
denuncia alla autorita giudiziaria e ne informa il Ministero
della sanita.
6. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle
autorita centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore
di sanita, il quale trasmette il proprio parere, corredato
dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure
ritenute opportune, al Ministero della sanita, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza.
7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute
o la sicurezza, le autorita di cui all'articolo 28, comma
2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie
necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione
e l'ordine di ritiro dal mercato; ai fini dell'eventuale
revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai
commi 3 e 4.
Capo IV - Valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente
Articolo 30 -
(Definizioni ai fini della valutazione del rischio)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) identificazione del pericolo: l'identificazione degli
effetti dannosi che una determinata sostanza puo causare
per la sua natura intrinseca;
b) valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e
risposta o effetto: la valutazione del rapporto tra la
dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e
l'incidenza e la gravita del suo effetto;
c) valutazione dell'esposizione: la determinazione delle
emissioni, vie e velocita di spostamento di una data sostanza
e della sua trasformazione o degradazione al fine di stimare
la concentrazione o la dose alla quale la popolazione o
i comparti ambientali sono o possono essere esposti;
d) caratterizzazione del rischio: la stima dell'incidenza
e della gravita degli effetti dannosi che possono manifestarsi
in una popolazione o in un comparto ambientale dovuti ad
una esposizione effettiva o prevista ad una determinata
sostanza; essa puo comprendere la stima del rischio, vale
a dire la quantificazione di questa probabilita;
e) raccomandazione per la riduzione del rischio: la raccomandazione
delle misure che possono ridurre i rischi per l'uomo e
per l'ambiente in rapporto alla commercializzazione della
sostanza in questione; dette raccomandazioni possono includere:
1) modifiche della classificazione, dell'imballaggio o
dell'etichettatura della sostanza proposta nella notifica;
2) modifiche della scheda di dati di sicurezza proposta
nella notifica;
3) modifiche proposte dal notificante nel fascicolo tecnico
allegato alla notifica, dei metodi raccomandati e delle
precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti
2.3, 2.4 e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte
B, o VII, parte C;
4) una raccomandazione alle autorita di controllo competenti
di considerare misure opportune per la protezione dell'uomo
e dell'ambiente contro i rischi individuati.
Art.31 -
(Principi della valutazione del rischio)
1. La valutazione del rischio comporta l'identificazione
del pericolo e, se del caso, la valutazione del rapporto
tra dose o concentrazione e risposta o effetto, la valutazione
dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. In
linea generale tale valutazione si svolge secondo le procedure
stabilite negli articoli 32 e 33.
2. Fatto salvo il comma 1, in caso di effetti particolari,
quali la riduzione della fascia di ozono, ai quali non
possono applicarsi le procedure previste negli articoli
32 e 33, la connessa valutazione dei rischi si effettua
caso per caso e l'unita di notifica descrive e motiva in
maniera circostanziata tale valutazione nella relazione
scritta che essa presenta alla Commissione secondo il disposto
dell'articolo 35.
3. Nella valutazione dell'esposizione, l'unita di notifica
tiene conto delle popolazioni e dei comparti ambientali
la cui esposizione alla sostanza e ragionevolmente prevedibile
alla luce delle informazioni disponibili sulla sostanza
in questione, in particolare prendendo in considerazione
elementi quali la conservazione, la formulazione in un
preparato e altre forme di lavorazione, l'inutilizzazione
e l'eliminazione o il riciclaggio della sostanza stessa.
4. Nella formulazione delle raccomandazioni per la riduzione
del rischio di una data sostanza, l'unita di notifica tiene
conto dell'eventualita che la riduzione dell'esposizione
di una data categoria della popolazione o di un determinato
comparto ambientale possa comportare l'aumento dell'esposizione
di un'altra categoria di popolazione e di altri comparti
ambientali.
Art.32 -
(Valutazione del rischio relativo alla salute umana)
1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unita di notifica
procede ad una valutazione del rischio relativo alla salute
umana, la cui prima fase consiste nell'identificazione
del pericolo e comprende almeno l'individuazione delle
proprieta e degli effetti dannosi potenziali specificati
nelle tabelle B, parte A, e C, parte A. Dopo aver identificato
il pericolo, l'unita di notifica procede secondo i principi
stabiliti nelle tabelle B, parte B, e C, parte B:
a) alla eventuale valutazione del rapporto tra dose o concentrazione
e risposta o effetto;
b) alla valutazione dell'esposizione per tutte le categorie
di popolazioni potenzialmente esposte alla sostanza in
questione, quali i lavoratori, i consumatori e l'uomo esposto
indirettamente attraverso l'ambiente, c) alla caratterizzazione
del rischio.
Art.33 -
(Valutazione del rischio relativo all'ambiente)
1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unita di notifica
procede ad una valutazione del rischio sugli effetti della
sostanza per l'ambiente, la cui prima fase consiste nell'identificazione
del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, l'unita
di notifica procede in accordo con le linee guida specificate
nella tabella D:
a) alla valutazione del rapporto tra dose o concentrazione
e risposa o effetto;
b) alla valutazione dell'esposizione per i comparti ambientali
potenzialmente esposti alla sostanza quali l'ambiente acquatico,
il suolo e l'aria;
c) alla caratterizzazione del rischio.
Art.34 -
(Conclusioni della valutazione del rischio)
1. Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo
il disposto degli articoli 32 e 33 e conformemente alle
disposizioni delle tabelle B, C e D, l'unita di notifica
determina, secondo quanto stabilito alla tabella E, se:
a) la sostanza non presenta allo stato un rischio e non
deve essere riesaminata finche non siano disponibili nuove
informazioni;
b) la sostanza presenta un rischio; in tal caso l'unita
di notifica decide quali sono le informazioni supplementari
necessarie per il riesame della valutazione e rinvia la
richiesta di tali informazioni fino a quando le quantita
della sostanza in questione immesse sul mercato non raggiungano
i limiti indicati negli articoli 7, comma 3, e 8, commi
3 e 4;
c) la sostanza presenta un rischio ed e necessario chiedere
immediatamente informazioni supplementari;
d) la sostanza presenta un rischio e l'unita di notifica
formula immediatamente le necessarie raccomandazioni per
una riduzione del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'unita
di notifica informa delle conclusioni il notificante, assegnandogli
un termine per presentare eventuali osservazioni e fornire
informazioni supplementari; le informazioni ricevute entro
il termine assegnato sono valutate prima della trasmissione
della valutazione del rischio alla Commissione europea.
3. Si procede ad una nuova valutazione del rischio quando
l'unita di notifica riceve ulteriori informazioni complementari
dal notificante o da altra fonte.
Art.35 - (Relazione da inviare alla Commissione europea)
1. Svolti gli adempimenti di cui agli articoli 32, 33
e 34, l'unita di notifica invia alla Commissione europea
una relazione contenente le informazioni previste nella
tabella F nonche tutti gli aggiornamenti della relazione
conseguenti ad eventuali riesami della valutazione.
2. L'unita di notifica trasmette al notificante, su sua
richiesta, l'eventuale nuova valutazione del rischio conseguente
all'espletamento della procedura comunitaria connessa alla
notifica.
Capo V -
Apparato sanzionatorio
Art.36 -
(Sanzioni)
1. Chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose
di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni
in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli
19, 20, 21 e 22 nonche in violazione delle disposizioni
sulla classificazione e punito con l'ammenda da lire duecentomila
a lire dieci milioni.
2. Nei casi di maggiore gravita si applica anche la pena
dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni
originali, sempreche non sia a conoscenza della violazione
e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. La effettuazione di una notifica non conforme alle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 e punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena sono assoggettati
coloro che violano le disposizioni sulla pubblicita, di
cui all'articolo 23, o sulla scheda informativa, di cui
all'articolo 25, o sulla valutazione del rischio di cui
all'articolo 34.
Capo VI - Disposizioni transitorie e
finali
Art.37 - (Adempimenti
successivi)
1. Con decreto del Ministro della sanita, da emanarsi
entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento delle
direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE,
93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente
del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio
1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1 novembre
1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale
degli allegati da I a IX. [(vedi nota)].
2. Con decreto del Ministro della sanita, previa comunicazione
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento
di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati;
il decreto e emanato di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente
ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali
per il proprio recepimento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, salvo che sia diversamente
indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, concedono
sei mesi per lo smaltimento delle sostanze pericolose gia
immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni
dei decreti medesimi.
Art.38 -
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni, e quelle di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927,
e 20 febbraio 1988, n.141, non si applicano alle sostanze
di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le disposizioni concernenti le schede dei dati di sicurezza
di cui all'articolo 25 entrano in vigore sei mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. E consentita fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul
mercato di sostanze la cui etichetta reca il: "numero
CEE" e la dicitura: "etichettatura CEE".
4. Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. |