“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio”
(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del
15 febbraio 1997)
TITOLO I
Gestione dei rifiut
Capo I
Principi Generali
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti,
dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari
o complementari, conformi ai principi del presente decreto,
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano
la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle
disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi
fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo
117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 2
(Finalita)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita di pubblico
interesse ed e disciplinata dal presente decreto al fine
di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificita dei rifiuti
pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo
e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario
4. Per il conseguimento delle finalita del presente decreto
lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformita alle disposizioni
che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi,
anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.
ART. 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorita competenti adottano, ciascuna nell'ambito
delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire,
in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosita dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle
che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori,
nonche lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai
fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita
del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato
di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione,
il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la
quantita, il volume e la pericolosita dei rifiuti ed
i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati
ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino
le capacita e le competenze tecniche in materia di prevenzione
della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma
finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della
quantita e della pericolosita dei rifiuti.
ART. 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima
dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione
di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire
il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia
prima debbono essere considerati preferibili rispetto
alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli
di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte
le altre iniziative utili.
4. Le autorita competenti promuovono e stipulano accordi
e contratti di programma con i soggetti economici interessati
al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento
al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilita di stabilire
procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
ART. 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato
in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il piu possibile ridotti potenziando la prevenzione
e le attivita di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti e attuato con il ricorso
ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie piu perfezionate a disposizione
che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti appropriati piu vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessita di impianti specializzati
per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu idonei a garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la
gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione
e accompagnato da recupero energetico con una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con
apposite norme tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 e vietato smaltire i rifiuti urbani
non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali
o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali
e l'opportunita tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1 gennaio 2000 e consentito smaltire in discarica
solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche
norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni
di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai
punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per
casi di comprovata necessita e per periodi di tempo determinati
il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, puo autorizzare lo smaltimento in discarica
nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle
norme vigenti in materia.
ART. 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni nonche il controllo delle discariche
e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare
i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo,
al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu edifici
o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra
loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
le attivita di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: Le attivita di smaltimento consistenti
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell'allegato B, nonche le attivita
di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita
superiore a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili
in quantita superiore a 25 ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato
non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi
devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve
superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono
essere asportati con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per
tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi.
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino
al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento
o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto
alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato
dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione
delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire
un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto
di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti
e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria,
e in particolare a definirne i gradi di qualita.
ART. 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti
sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosita, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita e quantita,
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonche gli altri rifiuti provenienti da attivita cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione,
costruzione, nonche i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attivita di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita commerciali;
f) i rifiuti da attivita di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita di recupero e smaltimento
di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D.
ART. 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
nonche, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni
di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione,
dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attivita agricola;
d) le attivita di trattamento degli scarti che danno
origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento
alla tipologia e alle modalita d'impiego ai sensi della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche
ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresi esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle
normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici
comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte
finalizzate effettuate direttamente da associazioni,
organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali
o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita
di scavo
3. Le attivita di recupero di cui all'allegato C effettuate
nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione
del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo
per produrre energia, in quanto parte integrante del
ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione
del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo
umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati
da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
ART. 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione
di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze
o materiali, puoY essere autorizzata ai sensi dell'articolo
28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo
2, comma 2, ed al fine di rendere piu sicuro il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma
1 e tenuto a procedere a proprie spese alla separazione
dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo
2, comma 2.
ART. 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attivita di smaltimento sono
a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorita:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi
delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono
il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,
con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalita previste
dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilita del detentore per il corretto recupero
o smaltimento dei rifiuti e esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita di recupero o di smaltimento, a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla regione della mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine
e elevato a sei mesi.
ART. 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione
del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
e successive modificazioni, in modo da assicurare un
quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato,
anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita
di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati
relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista
nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione
della Commissione delle comunita europee del 20 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita
Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto e articolato in una sezione nazionale,
che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali
o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora
costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche le imprese
e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo
7, comma 3, lettere c) e d) , sono tenuti a comunicare
annualmente con le modalita previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70 le quantita e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati
da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di
cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno
piu di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di
rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico
di raccolta, la comunicazione e effettuata dal gestore
del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunita montane ovvero
aziende speciali con finalita di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalita previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie
e la quantita dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita di gestione dei rifiuti,
nonche i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province
autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei
dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i
dati, evidenziando le tipologie e le quantita dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio,
e ne assicura la pubblicita.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1
e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
ART. 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico,
con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro,
su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale,
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese
che svolgono attivita di smaltimento e di recupero di
rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione,
di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
nonche presso la sede delle imprese che effettuano attivita
di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti
e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti.
I registri sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato
ed al termine dell'attivita devono essere consegnati
all'autorita che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate
o loro societa di servizi che provvedono ad annotare
i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche delle modalita di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
ART. 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti
in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale
ed urgente necessita di tutela della salute pubblica
e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere,
il Presidente della giunta regionale o il Presidente
della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito
delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, purche non vi siano conseguenze di danno o di
pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze
sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
della sanita entro tre giorni dall'emissione ed hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze
di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale
promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire
la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio
e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso
del termine e di accertata inattivita, il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere
entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia
puo adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie
ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere
reiterate per piu di due volte. Qualora ricorrano comprovate
necessita, il Presidente della regione d'intesa con il
Ministro dell'ambiente puo adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre
i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi
sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione
dell'Unione Europea.
ART. 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E altresi vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio
a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario
e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro
cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle
somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita del fatto illecito di cui
al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti
di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del
comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed
i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
ART. 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare,
in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato,
datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato
dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede
a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita
alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto
che gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio
1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della
Citta del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi
urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta
del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del
regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita, del tesoro e dei trasporti e della navigazione,
nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93
disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle
garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei
rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalita per il trasporto dei rifiuti
prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorita competenti di spedizione e di destinazione
sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita di transito e il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente e il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93
al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro
alla Commissione dell'Unione Europea.
ART. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee
in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche
per la redazione dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento
dei limiti medesimi, e tenuto a procedere a proprie spese
agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti,
nonche agli organi di controllo sanitario e ambientale,
della situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a) , deve essere data comunicazione
al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla
Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti
nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai
limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che
diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere
ai sensi del comma 2, nonche alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla
data di presentazione del progetto medesimo e ne da comunicazione
alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche
ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi,
anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della
Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti
previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento
di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di piu comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la Regione puo richiedere al
Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto
di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilita di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di
cui al comma 4 puo prescrivere l'adozione di misure di
sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento
residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego
di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata
rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ovvero particolari modalita per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra,
variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita,
di urgenza e di indifferibilita dei lavori, e sostituisce
a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,
i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti
di cui al comma 2, lettera c) , e attestato da apposita
certificazione rilasciata dalla Provincia competente
per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal Comune territorialmente competente competente
e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale
anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie
disponibilita di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo
18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si puo esercitare anche in pregiudizio
dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare
che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita
di contaminazione piu restrittivi, l'interessato deve
procedere a proprie spese ai necessari interventi di
bonifica sulla base di un apposito progetto che e approvato
dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica e effettuato, dalla Provincia
ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente
ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita, d'intesa con la Regione
territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi
ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Capo II
Competenze
ART. 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
per la gestione integrata dei rifiuti, nonche l'individuazione
dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari,
anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche per ridurre la pericolosita
degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu elevato impatto ambientale, che presentano
le maggiori difficolta di smaltimento o particolari possibilita
di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti
base sia per la quantita complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione,
il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero
di materia prima dai rifiuti, nonche per promuovere il
mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro
impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei
soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita dei servizi
di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione
dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento
dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione
e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard
di bonifica dei siti inquinati, nonche la determinazione
dei criteri per individuare gli interventi di bonifica
che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente
connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita
e pericolosita degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, nonche delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune
sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche
utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario
di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e
5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti
;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacita tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale
dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 12 e la definizione delle modalita di
tenuta dello stesso, nonche l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione,
del prodotto di qualita ottenuto mediante compostaggio
da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al
comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanita, nonche,
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli
ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente,
con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali
e dei trasporti e della navigazione.
ART. 19
(Competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e dal presente
decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali
di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attivita di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario
della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare,
degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque
ad alto tasso di umidita, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione
alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attivita in materia di spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce
alle autorita competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione
e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in sicurezza, nonche l'individuazione delle tipologie
di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti,
intesa come il complesso delle attivita volte ad ottimizzare
il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da
parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
regioni si avvalgono anche degli organismi individuati
ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione
non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni emanano norme affinche gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta
con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta
per cento del fabbisogno stesso.
ART. 20
(Competenze delle province)
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione
e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica
e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attivita di gestione
dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni
del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate di cui
agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia
adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime
per ogni tipo di impianto, nonche delle zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti
alle proce- dure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attivita di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo
23.
2. Per l'esercizio delle attivita di controllo sulla
gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche
delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con
le modalita di cui al comma 3, nonche degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province
possono altresi avvalersi di organismi pubblici con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali
stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno
di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che
svolgono attivita di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non puo essere opposto agli addetti al controllo,
che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi
della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico
dell'Arma dei Carabinieri e autorizzato ad effettuare
le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Pestano ferme le altre disposizioni vigenti
in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
Province sottopongono ad adeguati controlli periodici
gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano
rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attivita
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in
primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
ART. 21
(Competenze dei comuni)
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi
di efficienza, efficacia ed economicita, stabiliscono
in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria
in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
c) le modalita del conferimento, della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti
e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti
da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita di esecuzione della pesata dei rifiuti
urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualita e quantita dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della
raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta,
del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti
dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura
e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive
dei corsi d'acqua.
3. E, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attivita di gestione dei rifiuti urbani, i comuni
si possono avvalere della collaborazione delle associazioni
di volontariato e della partecipazione dei cittadini
e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni,
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali
non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla
provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti
urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle
attivita di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo
di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle
attivita di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi
decreti attuativi.
Capo III
Piani di gestione dei rifiuti
ART. 22
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto
dei principi e delle finalita di cui agli articoli 1,
2, 3, 4 e 5, ed in conformita ai criteri stabiliti dal
presente articolo, predispongono piani regionali di gestione
dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo
25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita, dei volumi e della pericolosita
dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella
regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
23, nonche dell'offerta di smaltimento e di recupero
da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di efficienza e di economicita,
e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani
non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 23, nonche ad assicurare
lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi
a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti
di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e coordinato
con gli altri piani di competenza regionale previsti
dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego
di materiali provenienti da attivita di recupero di rifiuti
urbani.
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento
e condizione necessaria per accedere ai finanziamenti
nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattivita, il Ministro dell'ambiente
diffida gli organi regionali competenti ad adempiere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e
con le modalita stabiliti, il Ministro dell'ambiente
diffida le autorita inadempienti a provvedere entro un
termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Ministro dell'ambiente puo adottare,
in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine puo avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio
sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi
degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti
dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost
da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli
31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
ART. 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale,
gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria
dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione
dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli
indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione
dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni
anche a livello sub-provinciale purche, anche in tali
ambiti territoriali sia superata la frammentazione della
gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi
dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano
la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza,
di efficacia e di economicita.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalita di cui ai commi 1, 2 e 3 le province
, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui
la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti
ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare
le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza
e di controllo, nonche gli altri elementi indicati all'articolo
24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso
inutilmente il predetto termine le regioni e le province
autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
ART. 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo
3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
ART. 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, puo stipulare appositi accordi e
contratti di programma con enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni
di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma
hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e
lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite
idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti
e la loro pericolosita, e ad ottimizzare il recupero
dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi
per favorire metodi di produzione di beni con impiego
di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione
di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione
di beni progettati, confezionati e messi in commercio
in modo da ridurre la quantita e la pericolosita dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di
attivita di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'Industria del commercio e dell'artigianato, puo
altresi stipulare appositi accordi e contratti di programma
con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale
e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label
e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al
termine del loro ciclo di utilita ai fini del riutilizzo,
del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche
mediante procedure semplificate per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
qualora riguardino attivita collegate alla produzione
agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di
cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse
finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni
legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti
di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalita
di stipula dei medesimi.
ART. 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui
al presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita e della
pericolosita dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente
di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche alla
definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro
di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei
rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di
cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi
non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui
all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi
di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo
49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita.
2. L'Osservatorio e costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, ed e composto da sette
membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno
con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio e determinato
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della Sanita, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio
e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire
due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al
tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di
pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato
di Previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per
il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate
alle entrate.
Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni
ART. 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto
e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione
del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza
sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda e altresi allegata la comunicazione del
progetto all'autorita competente ai predetti fini ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilita ambientale ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile
del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti,
e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza e invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza, e sulla base delle risultanze della
stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza
la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione
stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto
del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di varianti sostanziali in
corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito
delle quali gli impianti non sono piu conformi all'autorizzazione
rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.
ART. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e autorizzato dalla regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione
individua le condizioni e le prescrizioni necessarie
per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo
2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati
da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8
giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica
solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo
le modalita fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e concessa per
un periodo di cinque anni ed e rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento
degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione
di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui
al comma 1, quest'ultima e sospesa, previa diffida, per
un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa
e revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m),
che e soggetto unicamente agli adempimenti dettati con
riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo
12 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo
9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati
nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della
lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad
un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni
di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione
delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato
ha la sede legale o la societa straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento
delle singole campagne di attivita sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio
si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita, allegando l'autorizzazione
di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonche l'ulteriore documentazione
richiesta. La regione puo adottare prescrizioni integrative
oppure puo vietare l'attivita con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.
ART. 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti
alla meta per l'autorizzazione alla realizzazione ed
all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attivita di gestione degli impianti non comportino
utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati
da innovazioni, che devono pero essere limitate alla
durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e
di un anno, salvo proroga che puo essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo comunque
superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine
di cui al comma 1, l'interessato puo presentare istanza
al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi
sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica.
La garanzia finanziaria in tal caso e prestata a favore
dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario
l'autorizzazione di cui al comma 1 e rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria
del commercio e dell'artigianato, della sanita e della
ricerca scientifica.
ART. 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano
in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante
ed e composto da 15 membri esperti nella materia nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni
di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie
degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro
del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni
di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza
della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza
delle province designato dall'Unione Regionale delle
Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita
di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono
e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti,
nonche le imprese che intendono effettuare attivita di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto,
di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione
di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita
di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti
di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche l'accettazione delle garanzie
finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo
della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita
alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le attribuzioni e
le modalita organizzative dell'Albo, nonche i requisiti,
i termini, le modalita ed i diritti d'iscrizione, le
modalita e gli importi delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese
di cui al comma 4, in conformita ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto,
in coerenza con la finalita di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi
2 e 3 continuano ad operare rispettivamente il Comitato
nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e deliberata
ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni
e delle relative disposizioni di attuazione, alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita tecnica e di
capacita finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa di cui
all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e garantito
dal comune. L'iscrizione all'Albo e effettuata sulla
base di apposita comunicazione di inizio di attivita
del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed e efficace solo per le attivita svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai
quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo
gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e destinato personale comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale
e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le modalita previste dal decreto
del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione
e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono
prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno
rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione
all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento
di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano
i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione
o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita di raccolta e
trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo
33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero,
non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui
al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre- via comunicazione
di inizio di attivita alla sezione regionale territorialmente
competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata
ogni due anni e deve essere corredata da una relazione
dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita, la natura, l'origine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla
normativa vigente.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Capo V
Procedure semplificate
ART. 31
(Determinazione delle attivita e delle caratteriatiche
dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire
un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita, e, per i rifiuti agricoli e le attivita
che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
adottate per ciascun tipo di attivita le norme, che fissano
i tipi e le quantita di rifiuti, e le condizioni in base
alle quali le attivita di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attivita di recupero di cui all'allegato
C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e devono garantire che i tipi o
le quantita di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita di trattamento termico e di
recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure
rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno
1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e disciplinata dal
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni
che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati
ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta
alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente
Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano, altresi, le disposizioni di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 32
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi
1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attivita di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita
alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita, e le caratteristiche dei rifiuti
da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese
che effettuano la comunicazione di inizio di attivita
ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita e
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
proce- dure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero
di prosecuzione dell'attivita, salvo che l'interessato
non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata
ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli
27 e 28 le attivita di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
ART. 33
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi
1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni
di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita
alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita, prevedono
in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantita massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche le condizioni specifiche alle quali
le attivita medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantita massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo
di attivita e di impianto utilizzato, anche in relazione
alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse
di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese
che effettuano la comunicazione di inizio di attivita
ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita e
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita di recupero e ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati
ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti
dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero
di prosecuzione dell'attivita, salvo che l'interessato
non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata
ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque
effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati
rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a
tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione
gia effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce limitatamente alle variazioni qualitative
e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati, l'autorizzazione di cui all'articolo 15,
lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita di riciclaggio e di recupero di materia
prima e di produzione di compost di qualita dai rifiuti
provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita di trattamento dei rifiuti urbani per
ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto
delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto
delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del
comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione
merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile
da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche fatta salva l'osservanza degli altri vincoli
a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalita, condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legisla- tive all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico
nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti
a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato
C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui
agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora
i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione
dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata
in vigore.
TITOLO II
Gestione degli imballaggi
ART. 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello
di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento
del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli
scambi, nonche distorsioni e restrizioni alla concorrenza
ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione
di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale
e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro
impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi
commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici,
a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali
che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita
degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza,
alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti
imballati, nonche le vigenti disposizioni in materia
di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti
dal presente titolo non si applicano agli imballaggi
utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno
1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni del presente
titolo e consentita l'immissione sul mercato di imballaggi
fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
ART. 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende
per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti,
a consentire la loro manipolazione e la loro consegna
dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione, nonche gli articoli
a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto
di vendita, un'unita di vendita per l'utente finale o
per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
il raggruppamento di un certo numero di unita di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
all'utente fi- nale o al consumatore, o che serva soltanto
a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto
di vendita. Esso puo essere rimosso dal prodotto senza
alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione
ed il trasporto di un certo numero di unita di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione
ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container
per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita di
gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso
lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti,
della quantita e della nocivita per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi
e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e
rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione,
nonche in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell'utilizzazione e della gestione post- consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il
suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o
rotazioni e riempito di nuovo o reimpiegato per un uso
identico a quello per il quale e stato concepito con
o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul
mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso;
tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione
dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria
o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e
ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte
le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al
presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di
imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti
ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio)
o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi
ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili
dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui
organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento
in discarica, che non puo essere considerato una forma
di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti
al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti
ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli
organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi
vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:
i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta,
trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o
loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa
per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra
le autorita pubbliche competenti e i settori economici
interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano,
che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
ART. 36
(Criteri informatori dell'attivita di gestione dei rifiuti
di imballaggio)
1. L'attivita di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
fonte della quantita e della pericolosita degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso
iniziative; anche di natura economica in conformita ai
principi del diritto comunitario, volte a promuovere
lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte
la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche
a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili
ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia
prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti
di imballaggio e promozione di opportunita di mercato
per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti
da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati
allo smaltimento finale attraverso le altre forme di
recupero dei rifiuti di imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli
operatori economici conformemente al principio "chi
inquina paga" nonche la cooperazione degli stessi
secondo il principio della "responsabilita condivisa",
l'attivita di gestione dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che il costo della raccolta, della
valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio
sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in
proporzione delle quantita di imballaggi immessi sul
mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi
la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti
istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in
particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi
usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in
raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2
riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo
di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi
quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli
imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformita alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente
e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare
necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi primari
di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai
piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora
siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto
e adottato di concerto con il Ministro della sanita.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita stabilite dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo,
il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche
per dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione
del sistema di identificazione europeo si applica, agli
imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia
di etichettatura.
ART. 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36,
i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi
intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal
1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi
ed i soggetti impegnati nelle attivita di riciclaggio
e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente,
secondo le modalita previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno
solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi
per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso
sul mercato, nonche, per ciascun materiale, la quantita
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo
2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai consorzi
di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito
agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli
utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero
dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro
trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali
di imballaggi sono applicate misure di natura economica,
ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate
al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui
introito e versato alle entrate del bilancio dello Stato
per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro
ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione,
la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma
Triennale dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti
di imballaggi generati sul territorio nazionale nonche
a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto
degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto
del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione
dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalita di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CEE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni
del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai
sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono
adottare nell'ambito del titolo medesimo.
ART.38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della corretta gestione ambientale degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri
prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24
e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo
della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli
altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio
pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A
tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono
il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero
nonche agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati
e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari su superfici private, nonche all'obbligo del
ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi
di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti
dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti
a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari
e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
nonche a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato
dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui
all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di
cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine
di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi
usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione
dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli
imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita;
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere
al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41 un proprio Programma specifico di Prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i produttori che non aderiscono ai Consorzi di
cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio
sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla
gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali
e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati
provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi
di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere
i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori
i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti
di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti
in raccolta differenziata, non deve comportare oneri
economici per il consumatore.
ART. 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere
al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti
di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da
altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio
in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita del servizio, nonche il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi
la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare
tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41 le attivita di raccolta differenziata direttamente
sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
ART. 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa
degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi
secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro,
su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti
al servizio pubblico, nonche il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicita, i produttori che non provvedono
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono
un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita giuridica
di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita
e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio
di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico
di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati
ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma
specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento
degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
ART. 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero
e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo
con l'attivita di raccolta differenziata effettuata dalle
Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in
seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali
in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda
la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali
selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti
ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a),
le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori
dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici
di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40,
comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione
pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni,
le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione
del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi
della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero
dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti
al servizio di raccolta differenziata, in proporzione
alla quantita totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI puo stipulare un accordo di programma quadro
su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione
del principio di corresponsabilita gestionale tra produttori,
utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare,
tale accordo stabilisce:
a) l'entita dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati
sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo
criteri di efficienza, di efficacia ed economicita di
gestione del servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti;
c) le modalita di raccolta dei rifiuti da imballaggio
in relazione alle esigenze delle attivita di riciclaggio
e di recupero;
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo
26, che puo richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e retto da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro
e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita
con i proventi delle attivita e con i contributi dei
consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi
dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, previsti dall'articolo
9- quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli
obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo
9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita del
patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996,
fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute
dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni
dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai
costi della raccolta differenziata della relativa tipologia
di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i
termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un
commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni
di cui al presente articolo.
ART. 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione
di cui agli articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI
elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,
con riferimento alle singole tipologie di materiale di
imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita di
rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita
di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita di
rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita
di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio
allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu tragitti
o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente
prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti
di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito
di questo obiettivo globale, sulla base della stessa
scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole
tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo
percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale
per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale e trasmesso per il parere all'Osservatorio
sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali
modificazioni ed integrazioni del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto
entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione
del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
41, e successivamente, dall'inizio del quinquennio di
riferimento, lo stesso e elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso
gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati
con un apposito capitolo relativo alla gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione
delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e
2.
ART. 43
(Divieti)
1. E vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi
e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero
dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali
imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore
dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti
al servizio pubblico solo in raccolta differenziata,
ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati
solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati
dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformita ai
requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto.
Fino al 1 gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato
nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti
norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee, ovvero,
in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle
norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. E vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti
di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente
costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione
di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente superiore
a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal
30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
determinate, in conformita alle decisioni dell'Unione
Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione
di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati
e ai circuiti di produzione localizzati in una catena
chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito
di cui al comma 4, lettera c).
TITOLO III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
ART. 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito
la loro durata operativa devono essere consegnati ad
un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere
conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli
appositi centri di raccolta individuati ai sensi del
comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove
accordi di programma tra le imprese che producono i beni
di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo,
anche in qualita di importatori ed i soggetti pubblici
e privati che ne gestiscono la raccolta, il recupero,
il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita di cui
agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti
i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte
dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui
al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori
ed i distributori, e le loro associazioni di categoria,
possono altresi stipulare accordi e contratti di programma
ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso si manifestino particolari
necessita di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti
dai beni oggetto del presente articolo al termine della
loro vita operativa, puo essere introdotto, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in
misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del
prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila,
e svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo
ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza
urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto
di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono
tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente
all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore
di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai
centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente
articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
ART. 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato
in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino
rischi per la salute e puo avere una durata massima di
cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo puo raggiungere i trenta
giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura
pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto
della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento
dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso
l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati
ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli
impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione
non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione, d'intesa con il Ministro della sanita ed il
Ministro dell'ambiente, puo autorizzare lo smaltimento
dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata
previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita, sentita la Conferenza tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione,
sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma
2, lettera f);
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati
agli urbani nonche le eventuali ulteriori categorie di
rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
effettuata al di fuori della struttura sanitaria che
li ha prodotti e sottoposta alle procedure autorizzative
di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile
dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda
procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo
ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri
di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti
da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla
demolizione puo altresi consegnarlo ai concessionari
o alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le procedure de- terminate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per
la demolizione un certificato dal quale deve risultare
la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione
del centro, le generalita del proprietario e gli estremi
di identificazione del veicolo nonche l'assunzione da
parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario
o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico
(PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta
o del concessionario o del titolare della succursale
senza oneri di agenzia a carico del proprietario del
veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
il proprietario del veicolo dalla responsabilita civile,
penale e amministrativa connessa con la proprieta dello
stesso.
7. E consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad
esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza
dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli
sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti
attivita di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni
di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e ( da parte delle imprese esercenti attivita
di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate
al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche
relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione,
alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui
al comma 8.
ART. 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
e animali esausti, al quale e attribuita la personalita
giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e regolato da
uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio,
il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi
vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di
studi di settore al fine di migliorare, economicamente
e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali
e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate
in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma
dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e grassi
vegetali e animali per uso alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi
vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese
che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio
di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate
in base al rapporto tra la capacita produttiva di ciascun
consorziato e la capacita produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi
provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita o di impossibilita di adempiere,
per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate,
agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento
e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio
puo nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private contratti
per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attivita svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori
e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali
per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati
annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del
Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro
dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo
entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente
ad una relazione tecnica sull'attivita complessiva sviluppata
dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di
cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita,
detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e obbligato
a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita ed in
attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi
animali e vegetali esausti, e obbligato a stoccare gli
stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento.
ART. 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene
destinati allo smaltimento e istituito il Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi
gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere
a, b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative
delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto
e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni
in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilita per avviarli ad attivita
di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme
di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene
non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre
il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette
di raccolta e di smaltimento;
c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente
il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il
Consorzio puo ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio
sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma
dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina
ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi
di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei
predetti obiettivi puo stabilire un contributo percentuale
di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici
di materia prima per forniture destinate alla produzioni
di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita giuridica di diritto privato,
non ha scopo di lucro ed e retto da uno Statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma
8, chiunque, in ragione della propria attivita, detiene
rifiuti di beni in polietilene e obbligato a conferirli
al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal consorzio.
TITOLO IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
ART. 49
(Istituzione dalla tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla
sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico
della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14
settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e soppressa a decorrere dal
1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad
uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione
di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte
ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere
e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito,
e all'entita dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
elabora un metodo normalizzato per definire le componenti
dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento e articolata per fasce di
utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa nonche per orientare
e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e determinata dagli enti locali, anche
in relazione al piano finanziario degli interventi relativi
al servizio.
9. La tariffa e applicata dai soggetti gestori nel rispetto
della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni
per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata
delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
E altresi assicurata la gradualita degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita
e della qualita del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni che risultino
utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio.
14. Sulla tariffa e applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita
di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo essere effettuata con l'obbligo del non riscosso
per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al
comma 1.
17. E fatta salva l'applicazione del tributo ambientale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
TITOLO V
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I
Sanzioni
ART. 50
(Abbandono di rifiuti)
1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli
14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona
o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee e punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
2. - Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco,
di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo
di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza
di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, il beneficio della sospensione condizionale della
pena puo essere subordinato alla esecuzione di quanto
stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
ART. 51
(Attivita di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano
o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero
li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi
1 e 2, ovvero effettuano attivita di gestione dei propri
rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni
o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,
31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata
e punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza
di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo
444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca
dell'area sulla quale e realizzata la discarica abusiva
se di proprieta dell'autore o del compartecipe al reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche nelle
ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo
9, effettua attivita non consentite di miscelazione di
rifiuti, ovvero non procede alla separazione dei rifiuti
miscelati e punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45,
e punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno
o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni
per i quantitativi non superiori a duecento litri.
ART. 52
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei
registri obbligatori e dei formulari)
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo
11, comma 3, e punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto
il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12,
comma 1, e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro
e relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire
centottanta milioni, nonche la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla
carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione
e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica
nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di
cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi
di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante
il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente
in- complete o inesatte ma contengano tutti gli elementi
indispensabili per ricostruire le informazioni dovute
per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa
pena si applica nei casi di mancata conservazione o di
mancato invio alle autorita competenti dei registri di
cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di
cui all'articolo 15.
ART. 53
(Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati
negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93
del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare
il traffico illecito, cosi come definito dall'articolo
26 del medesimo Regolamento, e punito con la pena dell'ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto
fino a due anni. La pena e aumentata in caso di spedizioni
di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per
le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui
al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli
51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca
del mezzo di trasporto.
ART. 54
(Imballaggi)
1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare
un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
di cui all'articolo 40 ne adottano un proprio sistema
cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono
all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43,
commi 1 e 4, e punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43,
comma 3, e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
ART. 55
(Competenza e giurisdizione)
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente normativa provvede la Provincia
nel cui territorio e stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma
1, per le quali e competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 e esperibile il giudizio
di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto l'autorita giudiziaria,
se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza
di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti
agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative.
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
ART. 56
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater,
1- quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con
il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
ART. 57
(Disposizioni Transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle specifiche
norme adottate in attuazione del presente decreto. A
tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi
si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate
o trasferite gia conferite dalle regioni alle province
in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare
le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti
sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attivita che in base alle leggi statali e regionali
vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi
compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212,
devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33,
comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero
dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che risultino conformi alle norme tecniche
adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo
33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle
predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attivita
puo essere continuato senza attendere il decorso di novanta
giorni dalla comunicazione.
ART. 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4,
secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964,
n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o
alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge
19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993,
n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente
e della sanita". All'articolo 8, comma 3, ultimo
capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni
statali e il Ministro della sanita" sono sostituite
dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanita". All'articolo 9, comma 5, della medesima
legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il
Ministro della sanita" sono sostituite dalle seguenti "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-
quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, ha personalita giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha
personalita giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora
disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui
agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche
ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto
entrano in vigore dal 1 maggio 1997.
ALLEGATO B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni
di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi
dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione
di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D 3 Iniezioni in profondita (ad es. iniezioni dei rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche
naturali)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti
o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori
in una miniera, ecc.)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D12
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
ALLEGATO C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni
di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo
2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi
che possano recare pregiudizio all'ambiente:
R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia
R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le opeazioni di compostaggio
e altre trasformazioni biologiche)
R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura
o dell'ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
indicate da R 1 e R 11
R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti).
ALLEGATO E
(Previsto dall' art.37, comma 1)
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni
Minimi Massimi
a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia:in
peso almeno il 50% 65%
b) Rifiuti di imballaggi da riciclare:in peso almeno il 25% 45%
c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il 15% 15%
ALLEGATO F
(Previsto dall'art. 43, Comma 3)
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE
E LA RIUTILIZZABILITA E LA RECUPERABILITA
(IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA)
DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al
minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene
e accettabilita tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne
il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo
l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni
di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi
e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di
imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo
con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui
di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione
dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilita di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprieta fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire
una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilita di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti
in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio
non e piu utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilita di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio
di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione
di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunita europea.
La determinazione di tale percentuale puo variare a seconda del tipo di materiale
che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere
un valore calorico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero
energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente
biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo
o l'attivita di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter
subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla
quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido
di carbonio, biomassa e acqua.