“Modificazioni
ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985
e 20 dicembre 1989 sulla classificazione
e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle
sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate
dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita europee”
(G.U.
20 maggio 1993, n. 116, suppl. ord.).
IL MINISTRO DELLA SANITA
di concerto
con
I MINISTRI DELL'INTERNO,
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto ministeriale
3 dicembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre
1989;
Viste le direttive del Consiglio n. 90/517 del 9
ottobre 1990, della Commissione n. 91/325 e n. 91/326 dell'8
luglio
1991, che adeguano al progresso tecnico la direttiva n.
67/548 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
delle sostanze pericolose;
Ritenuto di dover integrare
i decreti 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 in conformita
delle citate direttive
n. 90/517, n. 91/325 e n. 91/326;
Visti gli artt. 3 e 6
della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione
e disciplina dell'imballaggio
e dell'etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1
L'allegato I al presente
decreto sostituisce ed integra le disposizioni contenute
nell'allegato I al decreto ministeriale
20 dicembre 1989. Tale nuovo allegato riporta in ordine
crescente di numero CEE l'elenco delle sostanze pericolose
classificate (1).
Allo scopo di facilitare la ricerca e
aggiunta inoltre un'appendice che riporta in lingua italiana
ed in ordine
alfabetico il solo elenco nominativo delle medesime sostanze
pericolose classificate, corredate del relativo numero
CEE di identificazione. Detta appendice costituisce parte
integrante dell'allegato medesimo.
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(1) L'allegato
e stato sostituito dall'art. 1, D.M. 28 aprile 1997 ed
e stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985
.
Art. 2
L'allegato II al
presente decreto sostituisce l'allegato II al decreto ministeriale
3 dicembre 1985 concernente
i simboli e le indicazioni di pericolo (1).
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(1) L'allegato e stato sostituito dall'art. 3, D.M. 28
aprile 1997 ed
e stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985
.
Art. 3
L'allegato III al
presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni
contenute nell'allegato III al decreto
ministeriale 3 dicembre 1985, concernente le frasi tipo
indicanti la natura dei rischi specifici (1).
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(1) L'allegato e stato sostituito dall'art.
2, D.M. 28 aprile 1997 ed e stato inserito nel D.M. 3 dicembre
1985
.
Art. 4
L'allegato IV al
presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni
contenute nell'allegato IV al decreto ministeriale
3 dicembre 1985, concernente il consiglio di prudenza (1).
----------
(1) L'allegato
e stato sostituito dall'art. 2, D.M. 28 aprile 1997 ed
e stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985
.
Art.
5
Per le sostanze riprese nell'allegato I la cui etichettatura
e stata modificata rispetto al decreto ministeriale 20
dicembre 1989, e per le sostanze che compaiono per la prima
volta in detto allegato I, e concesso un anno, dalla data
di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento
dei quantitativi gia immessi sul mercato.
Art. 6
Il presente decreto
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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