“Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi,
a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n.
128”
(G.U. 18 agosto 1998, n. 191).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 38;
Vista la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Viste le direttive della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio 1989, 90/35/CEE,
del 19 dicembre 1989, 90/492/CEE del 5 settembre 1990, 91/442/CEE, del 23 luglio
1991, 93/18/CEE del 5 aprile 1993, 96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia
di preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Visto il decreto del Ministro della sanita in data 28 gennaio 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
Visto il decreto del Ministro della sanita in data 4 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997;
Visto il decreto del Ministro della sanita in data 28 aprile 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Considerato che in sede comunitaria non sono stati ancora definiti, per i preparati
pericolosi, i criteri per la classificazione relativa al rischio per l'ambiente
e che, conseguentemente, non risulta possibile emanare disposizioni in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanita, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi
immessi sul mercato.
2. Il presente decreto si applica ai preparati elencati
nell'allegato II, nonche a quelli che contengono
almeno una sostanza pericolosa ai sensi
dell'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati
pericolosi sulla base dei criteri di classificazione
di cui all'articolo 3.
3. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario;
b) ai prodotti cosmetici;
c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto
forma di rifiuti;
d) agli antiparassitari;
e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato
allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni
o effetti pirotecnici;
f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;
g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
via fluviale, marittima o aerea;
i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
Art. 2 -
(Definizioni)
1. Si applicano, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), e quelle
di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Capo II -
PREPARATI PERICOLOSI
Art. 3 -
(Classificazione)
1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, la classificazione
dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI
del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997.
2. La determinazione delle proprieta fisico-chimiche dei preparati e
effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, parte
A del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997.
3. Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili,
facilmente infiammabili o infiammabili i preparati che, in base ai risultati
delle
prove eseguite conformemente ai metodi, e ai relativi criteri di valutazione
di cui
al comma 2, rientrano nelle corrispondenti definizioni di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) la determinazione delle proprieta esplosive, comburenti, estremamente
infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato
non e necessaria a condizione
che nessuno dei componenti presenti tali proprieta e, in base alle informazioni
di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare
tali pericoli;
b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere
ai criteri di infiammabilita precisati al punto 1.8 e al punto 2.2 dell'allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e
successive modifiche.
5. La valutazione dei pericoli per la salute e effettuata conformemente
a uno o piu dei seguenti metodi:
a) metodo convenzionale descritto nell'allegato A, con riferimento ai
limiti di concentrazione indicati nell'allegato I;
b) determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato V,
parte B, del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997, delle
proprieta
tossicologiche
del preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura
appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI dello
stesso decreto.
6. Ciascuna proprieta tossicologica del preparato che non e stata valutata
secondo il metodo di cui al comma 5, lettera b), e valutata conformemente
al metodo convenzionale
di cui al comma 5, lettera a).
7. Allorche una proprieta tossicologica sia stata valutata utilizzando
i due metodi indicati al comma 5, per classificare il preparato e utilizzato
il risultato
ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b); in caso di effetti
cancerogeni, mutageni e sul ciclo riproduttivo e sempre utilizzato, invece,
il metodo convenzionale.
8. Qualora sia dimostrato che:
a) gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati
da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale,
il preparato
viene classificato in base agli effetti sull'uomo;
b) una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo
tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, si tiene conto
di tali effetti all'atto
della classificazione del preparato;
c) una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo
tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terra conto
di tali effetti all'atto
della classificazione del preparato.
9. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il
metodo di cui al comma 5, lettera b), si procede ad una nuova valutazione
dei rischi
per la salute mediante il metodo di cui al comma 5, lettera a), oppure
mediante quello di cui al comma 5, lettera b), qualora:
a) il fabbricante modifichi, in base alla tabella di cui all'allegato
B, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o piu
componenti
pericolosi
per la salute facenti parte della composizione;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo
uno o piu componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di
componenti
pericolosi
secondo le definizioni di cui all'articolo 2.
10. Qualora i rischi per la salute siano valutati secondo il metodo convenzionale
descritto nell'allegato A si fa riferimento ai seguenti limiti di concentrazione
individuale:
a) per le sostanze pericolose elencate nell'allegato I del decreto del
Ministro della sanita 28 aprile 1997, sono utilizzati i limiti di concentrazione
riportati
nell'allegato stesso;
b) per le sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997 o vi figurano senza limiti di
concentrazione
specifici, sono utilizzati i limiti di concentrazione attribuiti secondo
le disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto.
11. Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente
all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, rechi l'indicazione: "Attenzione
- sostanza non ancora completamente sottoposta a test", l'etichetta del
preparato deve recare l'indicazione: "Attenzione - questo preparato contiene
una sostanza non ancora completamente sottoposta a test", se tale
sostanza e presente in concentrazione pari o superiore all'1%. Tale sostanza
deve
essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel
preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante
calcolo,
se
la sua
etichetta riporta almeno una frase di pericolo per la salute.
12. Salvo il caso in cui nell'allegato I del decreto del Ministro della
sanita 28 aprile 1997 o nell'allegato I del presente decreto siano fissati
valori inferiori,
le sostanze, indicate o meno nell'allegato I del citato decreto 28 aprile
1997, anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese
in considerazione
se la loro concentrazione in peso e inferiore al valore dello 0,1%, per
le sostanze classificate molto tossiche o tossiche e al valore dell'1%,
per le sostanze classificate
nocive, corrosive o irritanti.
13. Alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997, ma che entrano nella composizione
di un
preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata
al comma 12, sono attribuiti limiti di concentrazione che ne caratterizzano
i pericoli
per la salute.
14. Se talune sostanze presentano contemporaneamente diverse proprieta
pericolose per la salute, ciascuna di esse e caratterizzata dal suo limite
di concentrazione
specifico; tale limite di concentrazione e determinato dal responsabile
dell'immissione sul mercato del preparato, conformemente all'allegato
I.
15. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado
di pericolo e della natura specifica dei rischi e basata sulle definizioni
di cui all'articolo
2.
Art. 4 -
(Obblighi generali)
1. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere immessi
sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Le autorita competenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, possono richiedere, in caso di dubbio sulla conformita
di cui al
comma 1, informazioni relative alla composizione del preparato nonche
ogni altra informazione ritenuta utile. A tal fine, il responsabile dell'immissione
sul
mercato del preparato tiene a disposizione delle autorita competenti
i
dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato
stesso.
Art. 5 -
(Imballaggio)
1. I preparati pericolosi possono essere immessi sul mercato soltanto
se i loro imballaggi sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 19
del
decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52.
2. I recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al
dettaglio non devono avere:
a) una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosita
attiva dei bambini o che sia tale da indurre in confusione il consumatore;
b) una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari,
alimenti per animali, medicinali e cosmetici.
3. I recipienti contenenti i preparati pericolosi devono:
a) indipendentemente dalla capacita del loro imballaggio, essere muniti
di chiusura di sicurezza per bambini e portare un'indicazione di pericolo
avvertkbile al
tatto quando etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo
le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo
3;
b) portare una indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati
come nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo
le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo
3.
4. I recipienti contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e
rispondenti ad una delle caratteristiche indicate in allegato III devono
ugualmente
essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai preparati
offerti o venduti al dettaglio sotto forma di aerosol ad eccezione dei
preparati di cui
all'allegato III, lettera a).
6. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza
di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nell'allegato IX del decreto del
Ministro della sanita 28 aprile 1997.
Art. 6 -
(Etichettatura)
1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura
dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI
del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997.
2. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo
leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile
dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea, che puo essere
il fabbricante, l'importatore o il distributore;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato responsabili
dei rischi piu rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione
ed alla
scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati
nell'allegato C, parte A;
d) i simboli di cui all'allegato I e le indicazioni di pericolo conformi
all'allegato II del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati
presenti sotto
forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive
modifiche, per
quanto concerne il pericolo di infiammabilita. Quando su un preparato
si deve apporre piu di un simbolo di pericolo, si seguono i criteri di
cui
all'allegato
C, parte B;
e) le indicazioni relative alle frasi R, cioe ai rischi specifici, conformi
alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto del Ministro
della sanita
28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato
di cui alla lettera b) in conformita dell'allegato I del presente decreto
e dell'allegato
VI, punti 2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni
di cui all'allegato C, parte C;
f) le indicazioni concernenti le frasi S, cioe i consigli di prudenza
conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto del
Ministro della
sanita 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul
mercato di cui
alla lettera b) in conformita all'allegato II del presente decreto e
all'allegato VI, punto 6 del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le
indicazioni di
cui all'allegato C, parte D;
g) il quantitativo nominale del contenuto, cioe massa nominale o volume
nominale, nel caso di preparati venduti al dettaglio.
3. Non e obbligatorio ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza
di cui al comma 2, lettere e) e f), se il contenuto dell'imballaggio
e inferiore a 125 millilitri, per i preparati comburenti, facilmente
infiammabili
o infiammabili,
nonche, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare
una sensibilizzazione, per i preparati irritanti.
4. Ai preparati di cui all'allegato II si applicano anche le disposizioni
particolari previste nel medesimo allegato.
5. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente
decreto non possono figurare indicazioni come "non tossico", "non
nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne
il carattere non pericoloso.
Art. 7 - (Attuazione delle norme di etichettatura)
1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 6 figurano su un'etichetta,
questa deve essere saldamente apposta su uno o piu lati dell'imballaggio,
in modo da
consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione
normale. Le dimensioni e le caratteristiche dell'etichetta devono corrispondere
alle prescrizioni contenute nella tabella di cui all'allegato D.
2. L'etichetta non e necessaria quando e l'imballaggio stesso a recare
ben visibili le indicazioni prescritte dall'articolo 6, secondo le modalita
di cui al comma
1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel
caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza
il simbolo di
pericolo e il suo fondo.
4. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano
soddisfatti:
a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o piu imballaggi interni
e provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali
relativi
al trasporto dei preparati pericolosi e l'imballaggio o gli imballaggi
interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;
b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e provvisto di una
etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto
dei preparati pericolosi
e conforme all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), e) e f).
Art. 8 -
(Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio)
1. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti
inadatti per consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni e alle
modalita
applicative di cui agli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, l'etichetta puo
essere realizzata in
dimensioni ridotte; la superficie della etichetta non puo comunque essere
inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno
un centimetro quadrato.
2. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura
conforme alle modalita applicative di cui al comma 1, il Ministro della
sanita, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere
l'etichetta.
3. Il Ministro della sanita stabilisce altresi, con le stesse modalita,
di cui al comma 2, in deroga agli articoli 6 e 7, i casi in cui gli imballaggi
dei preparati
pericolosi che non sono esplosivi, ne molto tossici, ne tossici, possono
non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso,
quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per
le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati immediatamente alla
Commissione europea.
Art. 9
(Scheda informativa in materia di sicurezza)
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure
per la protezione dell'ambiente, nonche della salute e della sicurezza
sul luogo di
lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso
deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica,
al destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla
prima fornitura, una
scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente alle
disposizioni del decreto del Ministro della sanita 4 aprile 1997, ed
e tenuto, altresi,
a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione
al riguardo,
una scheda aggiornata.
Art. 10
(Banca dati sui preparati pericolosi)
1. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto
superiore di sanita le informazioni relative ai preparati pericolosi
immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare
esclusivamente
a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare,
in particolare,
in caso di emergenza.
2. Con decreto del Ministro della sanita, da emanarsi di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno
specificate
le informazioni
di cui al comma 1 che il responsabile dell'immissione sul mercato deve
trasmettere all'Istituto superiore di sanita, le modalita di raccolta
delle informazioni
medesime, e le procedure per il mantenimento della riservatezza delle
informazioni stesse.
Capo III -
MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
Art. 11 -
(Commissione consultiva)
1. Le amministrazioni investono la commissione consultiva di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, per le problematiche
in materia di preparati pericolosi.
Art. 12 -
(Controlli)
1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto
e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le procedure di
controllo
di cui agli
articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Capo IV -
APPARATO SANZIONATORIO
Art. 13 -
(Sanzioni)
1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente
decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura
di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonche in violazione delle disposizioni
sulla classificazione di cui all'articolo 3, e punito con l'ammenda da
lire duecentomila
a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di maggiore gravita si applica anche la pena dell'arresto
fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante
al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo
preparati
pericolosi
in confezioni originali, sempreche non sia a conoscenza della violazione
e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia
di scheda informativa e di informazioni sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Capo V -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 -
(Adempimenti successivi)
1. Con decreto del Ministro della sanita, previa comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente,
si provvede al
recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto
e emanato di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonche, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a pericoli per l'ambiente,
con il
Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri
discrezionali per il proprio recepimento.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle
direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo
di dodici mesi
per lo smaltimento dei preparati pericolosi gia immessi sul mercato alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,
non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni
dei decreti medesimi.
3. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive
che con essi
si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per
lo smaltimento dei preparati pericolosi gia immessi sul mercato e non
conformi alle disposizioni
dei decreti medesimi.
Art. 15 -
(Disposizioni finali)
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni, nonche quelle del decreto del Ministro
della
sanita
28 gennaio 1992.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
concessi dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi gia
immessi sul mercato.
Allegato A
(articolo 3, comma 5, lettera a)
“Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per la salute”
Sono considerati:
a) molto tossici:
1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o
piu sostanze classificate o considerate molto tossiche la cui concentrazione
singola corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al
punto 1 dell'allegato
I al presente decreto nel caso in cui le sostanze non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza limiti di
concentrazione.
2) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti piu sostanze
classificate o considerate come molto tossiche in concentrazioni singole
non superiori ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanita
28 aprile 1997, oppure nel punto 1 dell'allegato I del presente decreto
se la somma dei quozienti ottenuta dividendo la percentuale in peso di
ciascuna sostanza
molto tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per questa
stessa sostanza e superiore o pari a 1, ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta
nel preparato
e il limite fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in
percentuale;
3) a causa dei loro effetti irreversibili letali dopo una unica esposizione
i preparati contenenti una o piu sostanze pericolose che producono tali
effetti
la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato
I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate,
oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto
qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato
decreto del 28
aprile 1997 oppure vi figurino nell'allegato I del citato decreto del
28 aprile 1997 oppure vi figurino senza limiti di concentrazione;
b) tossici:
1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o
piu sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche la cui
concentrazione
singola
corrisponde a quella fissata nell'allegato I del citato decreto del 28
aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto
1 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze non figurino nell'allegato
I del citato decreto del 28 aprile 1997, oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
2) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti piu sostanze
classificate o ritenute molto tossiche in una concentrazione singola
non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro
della
sanita 28 aprile
1997, oppure nel punto 1 dell'allegato I al presente decreto, se la somma
dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza
nel
preparato per il limite di tossicita fissato per questa stessa sostanza
e superiore o pari a 1, ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato
e il limite di tossicita fissato per ciascuna sostanza molto tossica
o tossica, espresso in percentuale;
3) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione,
i preparati contenenti una o piu sostanze pericolose che producono tali
effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato
I del
decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate,
oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto
qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato
decreto 28 aprile
1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
4) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una
o piu sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione
singola
corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella
fissata
al punto
3 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino
senza i
limiti di concentrazione;
c) nocivi:
1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o
piu sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossicheo nocive
la cui
concentrazione
singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del
Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure
a quella
fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze
considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) a causa dei loro effetti acuti letali, i preparati contenenti piu
sostanze classificate o considerate molto tossiche, tossiche o nocive
in una concentrazione
singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del
Ministro della sanita 28 aprile 1997 oppure nel punto 1 dell'allegato
I del presente decreto,
se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di
ciascuna sostanza nel preparato per il limite di nocivita fissato per
questa stessa sostanza
e superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato;
e il limite di nocivita fissato per ciascuna sostanza molto tossica,
tossica, o nociva, espresso in percentuale;
3) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione,
i preparati contenenti una o piu o sostanze pericolose che presentano
tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata
nell'allegato
I del
decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate,
oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del
citato decreto
28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
4) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una
o piu sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione
singola
corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella
fissata
al punto
3 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino
senza i
limiti di concentrazione;
5) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione per inalazione, i preparati
contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R42
che caratterizza tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde
a quella
fissata nell'allegato
I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997, per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I al presente
decreto qualora
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto
28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
d) molto corrosivi (che possono provocare gravi ustioni)
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
come corrosive cui si applica la frase R35 la cui concentrazione singola
corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al
punto 4 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 oppure vi figurino
senza i limiti di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate come
corrosive cui si applica la frase R35 in una concentrazione singola non
superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma
dei quozienti
ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva
contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa
stessa sostanza
e superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza
corrosiva cui si applica la frase R35
e il limite di corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva cui
si applica la frase R35, espresso in percentuale in peso;
e) corrosivi (che possono provocare ustioni)
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
come corrosive cui si applica la frase R34 la cui concentrazione singola
corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al
punto 4 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate come
corrosive cui si applica la frase R35 in una concentrazione singola non
superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997, o nel punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma
dei quozienti
ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva
contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa
stessa sostanza
e superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta
dalla R35 presente nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta
dalla R34 presente nel preparato,
e il limite di corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva.
f) capaci di procurare lesioni oculari gravi:
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
irritanti cui si applica la frase R41 la cui concentrazione singola corrisponde
a quella
fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4
dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non
figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate corrosive
o irritanti cui si applica la frase R41 in una concentrazione singola
non superiore
ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997, oppure al punto 4, dell'allegato I al presente decreto,
se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza
contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale
sostanza e
superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica
la frase R41 presente nel preparato,
e il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui
si applica la frase R41, espresso in percentuale di peso;
g) irritanti per la pelle:
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
corrosive o irritanti cui si applica la frase R38 la cui concentrazione
singola corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al
punto 4 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate corrosive
oppure irritanti e cui si applica la frase R38 in una concentrazione
singola non superiore
ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto,
se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza
contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale
sostanza e
superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica
la frase R35 presente nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica
la frase R34 presente nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica
la frase R38 presente nel preparato,
e il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o
irritante cui si applica la frase R38, espresso in percentuale di peso;
3) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione per contatto con la
pelle, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica
la
frase R43
che caratterizza tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997
per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
h) irritanti per gli occhi
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
irritanti cui si applica la frase R41 o R36 la cui concentrazione singola
corrisponde a
quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al
punto
4 dell'allegato
I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate irrittanti
cui si applica la frase R41 o R36 in una concentrazione singola non superiore
ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita
28 aprile 1997, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuali
in peso di
ogni sostanza contenuta nel preparato il limite di irritazione fissato
per tale sostanza e superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica
la frase R41 presente nel preparato,
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica
la frase R36 presente nel preparato,
e il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui
si applica la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso;
i) irritanti per le vie respiratorie:
1) i preparati contenenti una o piu sostanze classificate o considerate
irritanti cui si applica la frase R37 la cui concentrazione singola corrisponde
a quella
fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4
dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze non figurino
nell'allegato I
del citato
decreto 28 aprile 1997 o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) i preparati contenenti piu sostanze classificate o considerate irritanti
cui si applica la frase R37 in una concentrazione singola non superiore
ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma
dei quozienti
ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza
e superiore
o pari a 1,
ossia:
ove:
e la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica
la frase R37 presente nel preparato,
e il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui
si applica la frasse R37, espresso in percentuale in peso;
j) cancerogeni
1) sono considerati cancerogeni, e contrassegnati almeno dal simbolo
di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati
che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita
la frase R45
o E49, che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2,
la cui
concentrazione
corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella
fissata
al punto
6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino
senza
i limiti di concentrazione;
k) preoccupanti per l'uomo per effetti cancerogeni
1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti
cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione
di pericolo "nocivo",
i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti E cui
viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze cancerogene
della categoria
3, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I
del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate,
oppure
a quella fissataal punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto
28 aprile
1997
oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
l) mutageni
1) sono considerati mutangeni e contrassegnati almeno dal simbolo di
pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati
che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita
la frase R46,
che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1, la cui concentrazione
corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanita 28 aprile
1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6
dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non
figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti
di concentrazione;
m) da trattarsi come mutageni
1) sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati
almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo",
i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui
viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene
della categoria
2, la cui
concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate,
oppure a quella fissata
al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino senza i limiti di concentrazione;
n) preoccupanti per l'uomo per effetti mutageni
1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti
mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione
di pericolo "nocivo",
i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui
viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze mutagene
della categoria
3, la cui
concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze considerate,
oppure a quella fissata
al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure
vi figurino senza i limiti di concentrazione;
o) tossici per il ciclo riproduttivo
1) sono considerati tossici, per il ciclo riproduttivo e contrassegnati
almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico",
i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui
viene attribuita
almeno una frase tipo R definita all'allegato VI del decreto del Ministro
della sanita 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per
il ciclo riproduttivo
della categoria 1, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997
per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I del presente
decreto qualora
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto
28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
p) tali da trattarsi come tossici per il ciclo riproduttivo
1) sono considerati tali da dover essere trattati come tossici per il
ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e
dall'indicazione
di pericolo "tossico",
i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui
viene attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del decreto
del
Ministro della sanita
28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
della categoria 2, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997
per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I del presente
decreto qualora
le sostanze 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) sono considerati tali da dover essere trattati come tossici per il
ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e
dall'indicazione
di pericolo "nocivo" i
preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene
attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del decreto del
Ministro della
sanita 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo
riproduttivo della categoria 3, la cui concentrazione corrisponde a quella
fissata nell'allegato
I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente
decreto qualora
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto
28 aprile
1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione.
Allegato B
(art. 3, comma 9, lettera a)
“Intervallo di concentrazione iniziale del componente
e variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente”
2,5 % 15 %
> 2,5 10 % 10 %
> 10 25 % 6 %
> 25 50 % 5 %
> 50 100 % 2,5%
Allegato C
Parte A
“Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)”
Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile della immissione
sul mercato puo utilizzare un massimo di quattro nomi chimici, a meno
che non ritenga
necessario usarne un numero maggiore, rispettando, in ogni caso, le seguenti
condizioni:
1) Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui
all'allegato I del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 o
ad una delle nomenclature
riconosciute a livello internazionale nel caso in cui la sostanza non
figuri ancora nel suddetto allegato;
2) per i preparati classificati T+, T, Xn conformemente all'articolo
3, sono prese in considerazione le sostanze T+, T, Xn presenti a concentrazioni
pari
o supereiori ai loro limiti rispettivi piu bassi (limite Xn) fissati
nell'allegato
I del presente decreto o nell'allegato I del decreto del Ministro della
sanita 28 aprile 1997;
3) per i preparati classificati C, conformemente all'articolo 3, sono
prese in considerazione le sostanze C presenti a concentrazioni pari
o superiori
al limite
piu basso (limite Xi) fissato nell'allegato I del presente decreto o
nell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997;
4) se il preparato e associato, conformemente alle disposizioni dell'articolo
3, a una delle frasi R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R48, R49,
R60, R61, deve essere menzionato il nome delle relative sostanze;
5) qualora si possa dimostrare che l'indicazione dell'identita chimica
di una sostanza nociva, cui non si applica nessuna delle suddette frasi
R comprometterebbe
il carattere riservato della sua proprieta, puo essere indicata tale
sostanza con una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali
piu significativi
o con un'altra appropriata denominazione chimica. In tal caso il responsabile
dell'immissione sul mercato ne deve informare il Ministero della sanita
che provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione europea,
se la prima immissione
sul mercato e effettuata in Italia. Le informazioni riservate portate
a conoscenza del Ministero della sanita sono trattate secondo le disposizioni
di cui all'articolo
17, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Parte B
“Criteri per l'individuazione dei simboli di cui all'articolo 6, comma
2, lettera d)”
Ai fini dell'etichettatura del preparato:
1) l'obbligo di apporre il simbolo T+ o T rende facoltativi i simboli
ed X;
2) l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
3) l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e
O;
4) l'obbligo di apporre il simbolo Xn rende facoltativo il simbolo Xi.
Parte C
“Criteri per le indicazioni relative alle frasi di rischio
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e)”
Il responsabile dell'immissione sul mercato puo utilizzare un massimo
di quattro frasi R per descrivere i rischi; a tal fine, le frasi combinate
riportate nell'allegato
III del decreto del Ministro della sanita 28 aprile 1997 sono considerate
frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a
piu
categorie
di pericolo, tali frasi devono coprire l'insieme dei rischi principali
del preparato.
Non e necessario menzionare le frasi R, se ripetono una indicazione di
pericolo utilizzata in applicazione del decreto del Ministro della Sanita
28 aprile 1997.
Parte D
“Criteri per le indicazioni relative ai consigli di prudenza
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f)”
Non e necessario menzionare piu di quattro frasi S per descrivere i consigli
di prudenza piu opportuni; a tal fine, le frasi combinate indicate nel
suddetto allegato IV del decreto del Ministro della sanita 28 aprile
1997 sono considerate
frasi uniche. L'imballaggio e accompagnato da consigli di prudenza relativi
all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile
apporli sull'etichetta o
sull'imballaggio stesso.
Allegato D
(articolo 7)
“Dimensioni e caratteristiche delle etichette”
Capacita dell'imballaggio Formato (in millimetri)
- inferiore o pari a 3 litri Possibilmente almeno 52 x 74
- superiore a 3 litri e inferiore e pari a 50 litri Almeno 74 x 105
- superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri Almeno 105 x 148
superiore a 500 litri Almeno 148 x 210
Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta
e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con
tutta la
sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.
Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni
richieste dal presente
decreto ed eventualmente indicazioni complementari di igiene o di sicurezza.
Allegato I
“Limiti di concentrazione da utilizzare per applicare il metodo convenzionale
dei rischi per la salute ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a)”
Occorre valutare tutti i rischi che l'uso di una sostanza puo comportare
per la salute. A tal fine gli effetti pericolosi per la salute sono cose
suddivisi:
1. effetti acuti letali;
2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;
3. effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;
4. effetti corrosivi, effetti irritanti;
5. effetti sensibilizzanti;
6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per il ciclo
riproduttivo.
La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute
e espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale
peso/peso, esclusi
i preparati gassosi per i quali i limiti di concentrazione sono espressi
in percentuale volume/volume e cio in relazione alla classificazione
della sostanza.
La classificazione della sostanza e espressa mediante un simbolo e una
o piu frasi di rischio oppure mediante categorie (categoria 1, categoria
2 o categoria
3), anch'esse corredate di frasi di rischio se si tratta di sostanze
che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per il ciclo produttivo.
Pertanto e importante considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le
frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione.
1. Effetti acuti letali
1.1. Preparati non gassosi
I limiti di concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione
del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle
sostanze presenti, delle quali e pure indicata la classificazione.
Tabella I
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
T* T
T* con R 26, R 27, R 28 conc. 7% 1% conc. < 7% 0,1% conc. < 1%
T con R 23, R 24, R 25 conc. 25% 3% conc. < 25%
con R 20, R 21, R 22 conc. 25%
Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti
criteri:
- l'etichetta deve obbligatoriamente includere una o piu delle frasi
R summenzionate a seconda della classificazione usata;
- in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze
la cui concentrazione corrisponde alla classificazione piu rigorosa.
1.2. Preparati gassosi
I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati
nella successiva tabella I A determinano la classificazione del preparato
gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti,
dei quali e
pure indicata la classificazione.
Tabella I A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T* T
T* con R 26, R 27, R 28 conc. 1% 0,2 % conc. < 1% 0,02% conc. < 0,2%
T con R 23, R 24, R 25 conc. 5% 0,5% conc. < 5%
con R 20, R 21, R 22 conc. 5%
Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti
criteri:
- l'etichetta deve obbligatoriamente includere una o piu delle frasi
R summenzionate a seconda della classificazione usata;
- in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze
la cui concentrazione corrisponde alla classificazione piu rigorosa.
" 1.3. Preparati che presentano un rischio di aspirazione
I preparati che presentano un rischio di aspirazione (frase R 65) devono essere
classificati ed etichettati conformemente ai criteri di cui al punto
3.2.3 della allegato VI del decreto del Ministro della Sanita 28 aprile 1997.
Nell'applicare il metodo tradizionale in conformita all'allegato A, lettere
c), punti 1 e 2 non si tiene conto del contributo dell'applicazione della
frase R
65 per le sostanze che la prevedono.
2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione
2.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una
singola esposizione (R 39/via di esposizione - R 40/via di esposizione),
i limiti di
concentrazione singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario,
la classificazione del preparato.
Tabella II
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
T* T
T* con R 39/via di esposizione conc. 10% R 39 (*) obbligatoria 1% conc. < 10%
R 39 (*) obbligatoria 0,1% conc. < 1% R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione conc. 10% R 39 (*) obbligatoria 1% conc. < 10%
R 40 (*) obbligatoria
con R 40/via di esposizione conc. 10% R 40 (*) obbligatoria
(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalita di esposizione,
si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1,
3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto
del Ministro
della
Sanita 28 aprile 1997.
2.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 39/via di esposizione
- R 40/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi
in percentuale volume/volume
fissati nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione
del preparato.
Tabella II A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T* T
T* con R 39/via di esposizione conc. 1% R 39 (*) obbligatoria 0,2% conc. < 1%
R 39 (*) obbligatoria 0,02% conc. < 0,2% R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione conc. 5% R 39 (*) obbligatoria 0,5% conc. < 5%
R 40 (*) obbligatoria
con R 40/via di esposizione conc. 5% R 40 (*) obbligatoria
(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalita di esposizione,
si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1,
3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto
del Ministro
della
Sanita 28 aprile 1997).
3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
3.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta
o prolungata (R 48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola
fissati nella tabella
III determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella III
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
T
T con R 48/via di esposizione conc. 10% R 48 (*) obbligatoria 1% conc. < 10%
R 48 (*) obbligatoria
con R 48/via di esposizione conc. 10% R 48 (*) obbligatoria
(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalita di esposizione,
si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1,
3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto
del Ministro
della
Sanita 28 aprile 1997).
3.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 48/via di esposizione),
i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume
fissati nella
tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella III A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T
T con R 48/via di esposizione conc. 5% R 48 (*) obbligatoria 0,5% conc. < 5%
R 48 (*) obbligatoria
con R 48/via di esposizione conc. 5% R 48 (*) obbligatoria
(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalita di esposizione,
si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1,
3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto
del Ministro
della
Sanita 28 aprile 1997).
4. Effetti corrosivi ed irritanti ivi comprese le lesioni oculari gravi
4.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R 34 - R 35) o effetti
irritanti (R 36, R 37, R 38, R 41), i limiti di concentrazione singola
specificati nelle
tabella IV determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella IV
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
C con R 35 C con R 34 con R 41 con R 36, R 37, R 38
C con R 35 conc. 10% R 35 obbligatoria 5% conc. < 10% R 34 obbligatoria (*)
1% conc. < 5% R 36/38 obbligatoria
C con R 34 conc. 10% R 34 obbligatoria (*) 5% conc. < 10% R 36/38
obbligatoria
con R 41 conc. 10% R 41 obbligatoria 5% conc. < 10% R 36 obbligatoria
con R 36, R 37, R 38 conc. 20% R 36, R 37, R 38 sono obbligatorie in
base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro
della Sanita 28 aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle
frasi R 35 o R 34 devono essere considerate come contrassegnate anche
dalla frase R
41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o
R 34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione
del
preparato come
corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del
preparato come irritante (R 41) o irritante (R 36). Per questo motivo,
applicando
le formule all'allegato A, lettera f), punto 2 del presente decreto,
devono essere utilizzati
i seguenti limiti di concentrazione, a meno che siano specificati valori
diversi nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanita 28 aprile
1997.
a) per l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori
limiti per LXj R 41 sono:
- 10% per le sostanze Xi R 41,
- 10% per le sostanze C R 34,
- 5% per le sostanze C R 35;
b) per l'applicazione della formula della lettera h), punto 2, i valori
limiti per LXi R 36,
- 5% per le sostanze Xi R 41,
- 5% per le sostanze C R 34,
- 1% per le sostanze C R 35.
4.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 34, R 35) o (R 36,
R 37, R 38, R 41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale
volume/volume
fissati nella tabella IV A determinano, ove necessario, la classificazione
del preparato.
Tabella IV A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
C con R 35 C con R 34 con R 41 con R 36, R 37, R 38
C con R 35 conc. 10% R 35 obbligatoria 0,2% conc. < 1% R 34 obbligatoria (*)
0,02% conc. < 0,2% R 37 obbligatoria
C con R 34 conc. 5% R 34 obbligatoria (*) 0,5% conc. < 5% R 37 obbligatoria
con R 41 conc. 5% R 41 obbligatoria 0,5% conc. < 5% R 36 obbligatoria
con R 36, R 37, R 38 conc. 5% R 36, R 37, R 38 obbligatorie secondo il
caso
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro
della Sanita 28 aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle
frasi R 35 o R 34 devono essere considerate come contrassegnate anche
dalla frase R
41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o
R 34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione
del
preparato come
corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del
preparato come irritante (R 41) o irritante (R 36).
Per questo motivo, applicando le formule all'allegato A, lettera f),
punto 2 e lettera h), punto 2 del presente decreto, devono essere utilizzati
i seguenti
limiti di concentrazione, a meno che siano specificati valori diversi
nell'allegato
I del decreto del Ministro della Sanita 28 aprile 1997.
a) per l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori
limiti per LXi R 41 sono:
- 5% per le sostanze Xi R 41,
- 5% per le sostanze C R 34,
- 0,2% per le sostanze C R 35;
b) per l'applicazione della formula della lettera h), punto 2 i valori
limiti per LXi R 36 sono:
- 5% per le sostanze Xi R 36,
- 0,5% per le sostanze Xi R 41,
- 0,5% per le sostanze C R 34,
- 0,02% per le sostanze C R 35.
5. Effetti sensibilizzanti
5.1. Preparati non gassosi
Le sostanze che producono tali effetti, sono classificate come sensibilizzanti
con:
- il simbolo e la frase R 42, se questo effetto puo prodursi in seguito
ad inalazione;
- il simbolo e la frase R 43, se questo effetto puo prodursi per contatto
con la pelle;
- il simbolo e la frase R 42/43, se questo effetto puo prodursi in entrambi
i modi.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V determinano,
ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella V
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
sensibilizzante con R 42 sensibilizzante con R 43
sensibilizzante con R 42 conc. 1% R 42 obbligatoria
sensibilizzante con R 43 conc. 1% R 43 obbligatoria
sensibilizzante con R 42/43 conc. 1% R 42/43 obbligatoria
5.2. Preparati gassosi
I gas che producono tali effetti, sono classificati come sensibilizzanti
con:
- il simbolo e la frase R 42, se questo effetto puo prodursi in seguito
ad inalazione;
- il simbolo e la frase R 42/43, se questo effetto puo prodursi per inalazione
e per contatto con la pelle.
I limiti singoli di concentrazione espressi in percentuale volume/volume
fissati nella tabella V A determinano, ove necessario, la classificazione
del preparato.
Tabella V A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
sensibilizzante con R 42 sensibilizzante con R 43
sensibilizzante con R 42 conc. 0,2% R 42 obbligatoria
sensibilizzante con R 42/43 conc. 0,2% R 42/43 obbligatoria >/FONT>
6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo produttivo
6.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite
specifiche non figurano ancora nell'allegato I del decreto del Ministro
della Sanita 28
aprile 1997 i limiti di concentrazione specificati nella tabella VI determinano,
ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella VI
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
Categorie 1 e 2 Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49 0,1% cancerogeno
R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R 40 1% cancerogeno R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R 46 0,1% mutageno R 46 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 3 con R 40 1% mutageno R 40 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R
60 (fertilita) 0,5% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilita) R 60
obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilita)
5% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilita) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R
61 (sviluppo) 0,5% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61
obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo)
5% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria
6.2. Preparati gassosi
Per i gas che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite
specifiche non figurano ancora nell'allegato I del decreto del Ministro
della Sanita
28 aprile 1997 i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume
specificati nella tabella VI A determinano, ove necessario, la classificazione
del preparato.
Tabella VI A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
Categorie 1 e 2 Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49 0,1% cancerogeno
R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R 40 1% cancerogeno R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R 46 0,1% mutageno R 46 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 3 con R 40 1% mutageno R 40 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R
60 (fertilita) 0,2% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilita) R 60
obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilita)
1% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilita) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R
61 (sviluppo) 0,2% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61
obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo)
1% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria
Allegato II
“Disposizioni particolari concernenti taluni preparati”
Capitolo I
Disposizioni particolari concernenti l'etichettatura
A. Disposizioni particolari concernenti preparati classificati
come pericolosi ai sensi dell'articolo 3
1. Preparati venduti al minuto
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare,
oltre ai consigli specifici di prudenza, consigli appropriati di prudenza
S 1, S 2, S 45 o S 46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del
decreto del
Ministro della Sanita 28 aprile 1997.
1.2. Se tali preparati sono classificati come molto tossici (T+). tossici
(T) o corrosivi (C) ed e materialmente impossibile fornire una simile
informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali
preparati deve
essere
corredato di modalita di impiego precise e comprensibili a tutti e comprendenti,
se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio
vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante polverizzazione
L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente
riportare il consiglio di prudenza S 23 accompagnato da uno dei consigli
di prudenza S 38 o S 51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti
all'allegato VI
del decreto del Ministro della Sanita 28 aprile 1997.
3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33: "Pericolo
di effetti cumulativi"
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase
R 33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase
R 33 quale
indicato nell'allegato il decreto del Ministro della Sanita 28 aprile
1997, qualora tale sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione
pari o superiore
all'1%, a meno che all'allegato I del decreto del Ministro della Sanita
28 aprile 1997 siano indicati valori diversi.
4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla fase R 64: "Rischio
possibile per i neonati nutriti con latte materno"
Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla frase
R 64, l'etichetta dei preparato deve riportare il testo di questa frase
R 64 quale
indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della Sanita 28 aprile
1997, qualora questa sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione
pari
o superiore all'1%, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministro
della Sanita 28 aprile 1997 siano specificati valori diversi.
B. Disposizioni particolari concernenti altri preparati classificati
come pericolosi o meno ai sensi dell'articolo 3
1. Preparati contenenti piombo
1.1. Pitture e vernici
L'etichettatura dell'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore
in piombo totale determinato secondo la norma ISO 6503-1984 e superiore
a
0.15% (espresso
in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti
indicazioni:
"
Contiene piombo. Da non utilizzare sugli oggetti che possono essere masticati
o succhiati dai bambini".
Per gli imballaggi il cui contenuto e inferiore a 125 millilitri, deve
essere riportata la frase seguente "Attenzione! Contiene piombo!.
2. Preparati contenenti cianoacrilati
2.1. Colle
L'imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve
riportare le seguenti indicazioni:
" Cianoacrilato.
Pericolo.
Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.
Da conservare fuori della portata dei bambini".
Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.
3. Preparati contenenti isocianati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomero,
oligomero, prepolimero, ecc. tal quali o in miscuglio) deve riportare le
seguenti indicazioni:
" Contiene isocianati.
Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante".
4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio 700
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di
peso molecolare medio 700 deve riportare le seguenti indicazioni
" Contiene resine epossidiche.
Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante".
5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico
L'imballaggio dei preparati contenenti piu dell'1% di cloro attivo deve riportare
le seguenti indicazioni:
"
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi
gas pericolosi (cloro)".
6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e detinati ad essere utilizzati
per la brasatura e la saldatura
L'imballaggio di tali preparati deve recare in forma neggibile ed indelebile
le seguenti indicazioni.
" Attenzione! Contiene cadmio.
Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza".
Allegato III
Caratteristiche di cui all'articolo 5, commi 4 e 5
a) Preparati che presentano un rischio di aspirazione (R 65), classificati
ed etichettati in conformita del punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto
del Ministro
della sanita 28 aprile 1997.
b) Almeno una delle sostanze sottoindicate e presente in concentrazione
uguale o superiore alla concentrazione individuale massima specificata.
Identificazione della sostanza Limite di concentrazione
N. reg. CAS N. EINECS
1 67-56-1 2006596 3%
Metanolo
2 75-09-2 2008389 1%
Diclorometano