SOFTEX
a
a
a
Decreto Ministeriale 2 Aprile 1998
“Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.”

(in Gazz. Uff., 5 maggio, n. 102)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10 del 1991, secondo cui le modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa legge e punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilita penale;

Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che da attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonche gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformita e le procedure di riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione;

Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;

Decreta:

ART. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o piu funzioni energicamente significative.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto;
b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto; c) per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualita, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o restazioni energetiche ed e conforme alla specifica tecnica corrispondente;
d) per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;
e) per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o piu caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".

ART. 2 - (Componenti da certificare)

1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso.
2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione e limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicita sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.
3. Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresi nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.
4. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.
5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva medesima.
6. Le tipologie di componenti di cui all'allegato A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.

ART. 3 - (Modalita di certificazione)

1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione puo essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunita europea, applicando una o piu delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;
b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.
2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorita competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:
· quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato A;
· indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto;
· evidenziare le procedure di prova applicate.
4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 puo essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.

ART. 4 - (Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione)

1. L'indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all'art. 3.
2. Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.

ART. 5 - (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.
2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A - (Elenco dei componenti di edifici e di impianti soggetti all’obbligo della certificazione)

I. Materiali.

Componenti

Caratteristiche

a) Calcestruzzo cellulare, di argilla espansa, di inerti espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri

Massa volumica, conduttività termica

b) Intonaci isolanti

Massa volumica, conduttività termica

c) Materiali sfusi e di riempimento a base di argilla espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, vermiculite espansa, polistirene espanso in granuli, sughero espanso in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano

Massa volumica, conduttività termica

II. Manufatti, elementi per murature e chiusure perimetrali.

Componenti
Caratteristiche
a) Manufatti in fibre minerali, in materie plastiche cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale di provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di materiale espanso di provenienza vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato di calcio, realizzati con materiali di provenienza organica ed inorganica con leganti vari Resistenza termica areica o conduttività termica
b) Elementi per murature di laterizio alleggerito in pasta, di laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute median te una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, in calcestruzzo con altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o mediante interposizione di ma teriale isolante Resistenza termica areica o conduttività termica
c) Chiusure perimetrali: serramenti e chiusure trasparenti o traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/mq K Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, permeabilità all'aria
vetri isolanti, vetri a controllo solare, vetri a bassa emissività, elementi trasparenti di materiale plastico Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, fattore solare conduttanza termica 
pannelli metallici compositi preisolati, pannelli prefabbricati  

COMPONENTI DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI EDIFICI

III. Impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria.

Componenti

Caratteristiche

Componenti di impianti di pro duzione dell'energia termica e/o di produzione di acqua calda sanitaria: bruciatori

Campo di lavoro, potenza termica nominale massima e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx

generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico e per produzione di vapore, gruppi termici (caldaia e bruciatore)

Potenza termica nominale, rendimento utile alla potenza nominale ed al 30% della potenza nominale, perdite di carico del circuito di combustione 

pompe di calore

Potenza termica nominale, potenza assorbita, COP e campo di impiego

collettori solari

Superficie utile, rendimento termico, perdite di carico 

riscaldatori d'acqua per uso sanitario, ad accumulo

Contenuto d'acqua dell'apparecchio, potenza max di riscaldamento, perdita di carico del circuito primario e secondario

riscaldatori d'acqua per uso sanitario, istantanei

Portata max in servizio continuo, perdita di carico del circuito primario e secondario 

riscaldatori di acqua a pompa di calore aria/acqua

Potenza termica ed elettrica nominale, COP nel campo di impiego

ricuperatori di calore

Potenza massima resa, perdita di carico

accumulatori di calore, serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione

Energia accumulabile, potenza termica dispersa (per serbatoi eutettici anche verifica del punto eutettico)

b) Condotte prefabbricate per la evacuazione dei prodotti della combustione

Resistenza termica lineare

c) Macchine frigorifere

Potenza nominale resa, potenza assorbita, curva di potenza al variare del carico

d) Componenti degli impianti di distribuzione e/o utilizzazione dell'energia termica:

 

corpi scaldanti statici

Potenza termica nominale resa, perdita di carico, equazione caratteristica

ventilconvettori, gruppi di termoventilazione aerotermi

Potenza termica nominale resa, potenza elettrica assorbita, perdita di carico, portata d'aria

scambiatori di calore

Potenza termica nominale resa, potenza termica dispersa, perdita di carico (primario e secondario)

pompe di circolazione, ventilatori

Curva prevalenza/portata, potenza elettrica assorbita, rendimento

centrali di trattamento dell'aria

Potenza nominale, portata d'aria, ciclo termoigrometrico, rendimento, pressione utile in uscita

torri di raffreddamento

Potenza elettrica assorbita, consumo di acqua, potenza termica di raffreddamento nominale 

componenti per la distribuzione e la diffusione dell'aria

Portata, perdita di carico 

filtri dell'aria

Portata, efficienza, perdita di carico, capacità di contenimento polveri

tubazioni metalliche preisolate

Resistenza termica lineica

materiali isolanti per tubazioni e condotte

Conduttività termica o resistenza termica lineica

e) Apparecchiature di controllo, regolazione e contabilizzazione dell'energia termica:

 

valvole per radiatori

Perdita di carico, campo di regolazione

valvole termostatiche

Perdita di carico, campo di regolazione, isteresi, prove di usura, precisione del set-point

regolatori climatici

Tolleranze di riferimento sul set-point

valvole di zona ad uso ripartizione spese

Perdita di carico, prova di usura

valvole di regolazione

Perdita di carico, trafilamento, tolleranza di riferimento sul set-point, banda proporzionale, sensibilità, isteresi

contatori di calore e contatori di acqua calda

Verifica dell'incertezza di misura nel campo di impiego 

ripartitori dei costi di riscaldamento

Accuratezza

dispositivi elettronici di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione

Verifica hardware e software delle prestazioni di rilevamento e attuazione del sistema telematico (sensibilità, preci sione ripetibilità, deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione)

IV. Impianti di generazione di energia elettrica e di illuminazione.

Componenti

Caratteristiche

a) Componenti di impianti di generazione di energia elettrica:

 

gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe

Potenza elettrica nominale, potenza termica nominale, consumo specifico di combustibile

generatori fotovoltaici

Potenza di picco, tensione nominale, perdite di disadattamento, energia annua erogabile nel campo di impiego, caratteristiche del sistema di accumulo (per impianti non connessi alla rete di distribuzione pubblica) 

b) Componenti di impianti di illuminazione (elementi costitutivi elementari): sorgenti luminose ad alta effi cienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)

Potenza assorbita, flusso lumi noso emesso, efficienza luminosa, durata di vita 

alimentatori per sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)

Potenza assorbita, rendimento elettrico, fattore di flusso luminoso, fattore di potenza, contenuto armonico della cor rente assorbita 

trasformatori per sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)

Rendimento elettrico

c) Componenti completi di impianti di illuminazione generale (apparecchi di illuminazione):

 

apparecchi di illuminazione generale di locali interni e ambienti esterni utilizzati nelle parti comuni di edifici di civile abitazione, di ambienti interni ed esterni di edifici del terziario, industriali (per gli ambienti interni limitatamente ai vani utilizzati superiori ai 250 mc), di aree esterne ad uso pubblico. Sono esclusi gli apparecchi a prevalente valore artistico e/o decorativo

Rendimento luminoso, rendimento luminoso riferito al flusso utile, fattore di utilizzazione (per ambienti interni)

d) Dispositivi elettronici automatici di regolazione e controllo del flusso luminoso

Sensibilità, direzionalità e risposta al colore delle sonde fotosensibili, potenza assorbita

a
a
 
 
Softex S.r.l. Galatone - Lecce © 2004