“Modalita
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi
connessi.”
(in Gazz. Uff., 5 maggio, n. 102)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 9 gennaio 1991,
n. 10, recante: "Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero
10 del 1991, secondo cui le modalita di certificazione
delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici;
Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10 del
1991, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni di
cui all'art. 32 della stessa legge e punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi
di responsabilita penale;
Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10 del 1991,
secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II
di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che da attuazione
alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare
l'art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato,
nonche gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi
interessati dall'attestato di conformita e le procedure
di riconoscimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE
concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda,
alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE
concernente gli apparecchi a gas;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal
citato art. 32 in attesa della determinazione normativa
di un sistema nazionale di certificazione;
Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE
relativa alla notifica alla Commissione dell'Unione europea
n. 93/0024/I;
Decreta:
ART. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)
1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art.
32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con
le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti
che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione
quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli
edifici che assolvono ad una o piu funzioni energicamente
significative.
2. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per "componenti degli edifici",
i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti
nell'allegato
A del presente decreto;
b) per "componenti degli impianti",
le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere
che costituiscono
gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che
rientrano nell'allegato A del presente decreto; c) per "certificazione",
l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come
indipendente rispetto
all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo
di certificazione di sistema di qualita, organismo di certificazione
di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente
ha determinate caratteristiche o restazioni energetiche
ed e conforme alla specifica tecnica corrispondente;
d)
per "dichiarazione del produttore",
l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario
stabilito
nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni
energetiche di un prodotto o componente, come certificate
da un organismo indipendente;
e) per "prova", l'operazione
tecnica che consiste nella determinazione di una o piu
caratteristiche e prestazioni
di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite
dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche".
ART. 2 - (Componenti da certificare)
1. La certificazione concerne le classi
di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto,
relativamente
alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate
nell'allegato A stesso.
2. Ai fini del presente decreto,
l'obbligo di certificazione e limitato ai casi in cui nella
denominazione di vendita,
nell'etichetta o nella pubblicita sia fatto riferimento
alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato
A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente
a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo
ai fini del risparmio di energia.
3. Per i prodotti compresi
nell'allegato A, che rientrino altresi nell'ambito di applicazione
delle direttive n.
89/106/CEE, sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE,
sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi
provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure
di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione
previste per specifici settori da altre direttive comunitarie
o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste
ritenute equivalenti.
4. Per i prodotti di cui al comma
3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in
assenza di norme europee
armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui
al comma 2, solo per integrare con l'indicazione delle
caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato
A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle
disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.
5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo
delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi
successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente
decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle
direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva
medesima.
6. Le tipologie di componenti di cui all'allegato
A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura
prevista
per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione
tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e
norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali,
internazionali e comunitari.
ART. 3 - (Modalita di certificazione)
1.
Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i
prodotti di cui al presente decreto
la certificazione
puo essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante
la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche
del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che
dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate
mediante
prove effettuate presso un laboratorio o certificate
da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati
presso uno dei Paesi membri della Comunita europea, applicando
una o piu delle procedure previste dalla normativa di
seguito
indicata:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria
in uno Stato membro della CEE;
b) norme tecniche europee
elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste,
norme tecniche nazionali
emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati
in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo
1983, e successivi aggiornamenti.
2. In assenza delle procedure
di prova di cui al comma 1, possono essere applicate,
previa approvazione dell'Autorita
competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure
previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in
Paesi esterni alla CEE;
b) norme tecniche emesse da Organismi
di normazione di Paesi esterni alla CEE.
3. Nella dichiarazione
di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:
· quantificare
le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo
le indicazioni dell'allegato A;
· indicare il laboratorio
presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo
di certificazione del prodotto;
· evidenziare le procedure
di prova applicate.
4. Nel caso di componenti prodotti
da imprese che abbiano conseguito
una certificazione di rispondenza
ai requisiti
fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione
di cui al comma 1 puo essere sottoscritta senza alcun riferimento
al laboratorio presso il quale sono state effettuate le
prove.
ART. 4 - (Indicazione sui prodotti degli
estremi della certificazione)
1. L'indicazione degli estremi
della avvenuta certificazione da riportare sui componenti
a cura del produttore o del
suo mandatario stabilito nell'Unione europea, consiste
nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni
riportate nella dichiarazione di cui all'art. 3.
2. Per
i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano
di apporre sugli stessi le indicazioni di
cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla
confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti
alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali
di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare
la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso
salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.
ART. 5 - (Disposizioni transitorie ed
entrata in vigore)
1. Al fine di favorire lo smaltimento
delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente
alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
previste negli articoli precedenti si applicano ad essi
solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale
data.
2. Il presente decreto entra in vigore centottanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
ALLEGATO A - (Elenco dei componenti di
edifici e di impianti soggetti all’obbligo della certificazione)
I. Materiali.
Componenti |
Caratteristiche |
a) Calcestruzzo cellulare, di
argilla espansa, di inerti espansi di origine vulcanica,
di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri |
Massa volumica, conduttività termica |
b) Intonaci isolanti |
Massa volumica, conduttività termica |
c) Materiali sfusi e di riempimento
a base di argilla espansa, fibre di cellulosa,
fibre minerali, perlite espansa, vermiculite espansa,
polistirene espanso in granuli, sughero espanso
in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano |
Massa volumica, conduttività termica |
II. Manufatti, elementi per murature e
chiusure perimetrali.
Componenti |
Caratteristiche |
| a) Manufatti in fibre minerali, in materie plastiche
cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro
di polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine
fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale
di provenienza vegetale con leganti inorganici, a
base di materiale espanso di provenienza vegetale
(sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato
di calcio, realizzati con materiali di provenienza
organica ed inorganica con leganti vari |
Resistenza termica areica o conduttività termica |
| b) Elementi per murature di laterizio alleggerito
in pasta, di laterizio normale con prestazioni termiche
speciali ottenute median te una geometria ottimizzata,
in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo
cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine
vulcanica, in calcestruzzo con altri tipi di inerte
leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni
termiche speciali ottenute mediante una geometria
ottimizzata e/o mediante interposizione di ma teriale
isolante |
Resistenza termica areica o conduttività termica |
| c) Chiusure perimetrali: serramenti e chiusure
trasparenti o traslucide con valore di conduttanza
globale inferiore a 5 W/mq K |
Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, permeabilità
all'aria |
| vetri isolanti, vetri a controllo solare, vetri
a bassa emissività, elementi trasparenti di materiale
plastico |
Trasmittanza termica, trasmissione luminosa, fattore
solare conduttanza termica
|
| pannelli metallici compositi preisolati, pannelli
prefabbricati |
|
COMPONENTI DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI EDIFICI
III. Impianti di climatizzazione e di produzione di
acqua calda sanitaria.
Componenti |
Caratteristiche |
Componenti di impianti di pro duzione dell'energia
termica e/o di produzione di acqua calda sanitaria:
bruciatori
|
Campo di lavoro, potenza termica nominale massima
e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx
|
generatori di calore per riscaldamento di acqua,
di aria, di olio diatermico e per produzione di
vapore, gruppi termici (caldaia e bruciatore) |
Potenza termica nominale, rendimento utile alla
potenza nominale ed al 30% della potenza nominale,
perdite di carico del circuito di combustione |
pompe di calore |
Potenza termica nominale, potenza assorbita, COP
e campo di impiego |
collettori solari
|
Superficie utile, rendimento termico,
perdite di carico
|
riscaldatori d'acqua per uso sanitario, ad accumulo |
Contenuto d'acqua dell'apparecchio, potenza max
di riscaldamento, perdita di carico del circuito
primario e secondario |
riscaldatori d'acqua per uso sanitario, istantanei |
Portata max in servizio continuo, perdita di carico
del circuito primario e secondario |
riscaldatori di acqua a pompa di calore aria/acqua |
Potenza termica ed elettrica nominale, COP nel
campo di impiego |
ricuperatori di
calore
|
Potenza massima resa, perdita
di carico
|
accumulatori di
calore, serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione
|
Energia accumulabile, potenza
termica dispersa (per serbatoi eutettici anche
verifica del punto eutettico)
|
b) Condotte prefabbricate per la evacuazione
dei prodotti della combustione
|
Resistenza termica lineare
|
c) Macchine frigorifere
|
Potenza nominale resa, potenza
assorbita, curva di potenza al variare del carico
|
d) Componenti degli
impianti di distribuzione e/o utilizzazione dell'energia
termica:
|
|
corpi scaldanti
statici
|
Potenza termica nominale resa,
perdita di carico, equazione caratteristica
|
ventilconvettori, gruppi
di termoventilazione aerotermi
|
Potenza termica nominale resa,
potenza elettrica assorbita, perdita di carico,
portata d'aria
|
scambiatori di
calore
|
Potenza termica nominale resa,
potenza termica dispersa, perdita di carico (primario
e secondario)
|
pompe di
circolazione, ventilatori
|
Curva prevalenza/portata, potenza
elettrica assorbita, rendimento
|
centrali di
trattamento dell'aria
|
Potenza nominale, portata d'aria,
ciclo termoigrometrico, rendimento, pressione utile
in uscita
|
torri di
raffreddamento
|
Potenza elettrica assorbita, consumo di acqua,
potenza termica di raffreddamento nominale
|
componenti per
la distribuzione e la diffusione dell'aria
|
Portata, perdita di carico
|
filtri dell'aria
|
Portata, efficienza, perdita di
carico, capacità di contenimento polveri
|
tubazioni metalliche
preisolate
|
Resistenza termica lineica
|
materiali isolanti
per tubazioni e condotte
|
Conduttività termica o resistenza
termica lineica
|
e) Apparecchiature
di controllo, regolazione e contabilizzazione dell'energia
termica:
|
|
valvole per
radiatori
|
Perdita di carico, campo di regolazione
|
valvole termostatiche
|
Perdita di carico, campo di regolazione,
isteresi, prove di usura, precisione del set-point
|
regolatori climatici
|
Tolleranze di riferimento sul
set-point
|
valvole di
zona ad uso ripartizione spese
|
Perdita di carico, prova di usura
|
valvole di
regolazione
|
Perdita di carico, trafilamento,
tolleranza di riferimento sul set-point, banda
proporzionale, sensibilità, isteresi
|
contatori di
calore e contatori di acqua calda
|
Verifica dell'incertezza di misura
nel campo di impiego
|
ripartitori dei
costi di riscaldamento
|
Accuratezza
|
dispositivi elettronici
di sistemi telematici per il controllo e la conduzione
degli impianti di climatizzazione
|
Verifica hardware e software delle
prestazioni di rilevamento e attuazione del sistema
telematico (sensibilità, preci sione ripetibilità,
deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione)
|
IV. Impianti di generazione di energia elettrica e di
illuminazione.
Componenti
|
Caratteristiche
|
a) Componenti di impianti di
generazione di energia elettrica:
|
|
gruppi elettrogeni di cogenerazione
di potenza inferiore a 1 MWe
|
Potenza elettrica nominale, potenza termica nominale,
consumo specifico di combustibile
|
generatori fotovoltaici
|
Potenza di picco, tensione nominale, perdite di disadattamento,
energia annua erogabile nel campo di impiego,
caratteristiche del sistema di accumulo (per impianti non connessi alla
rete di distribuzione pubblica)
|
b) Componenti di impianti di
illuminazione (elementi costitutivi elementari): sorgenti luminose ad
alta effi cienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)
|
Potenza assorbita, flusso lumi noso emesso, efficienza
luminosa, durata di vita
|
alimentatori per sorgenti luminose
ad alta efficienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)
|
Potenza assorbita, rendimento elettrico, fattore di
flusso luminoso, fattore di potenza, contenuto armonico della
cor rente assorbita
|
trasformatori per sorgenti
luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza 30 lumen/W)
|
Rendimento elettrico
|
c) Componenti completi di impianti
di illuminazione generale (apparecchi di illuminazione):
|
|
apparecchi di illuminazione
generale di locali interni e ambienti esterni utilizzati nelle parti
comuni di edifici di civile abitazione, di ambienti interni ed esterni
di edifici del terziario, industriali (per gli ambienti interni limitatamente
ai vani utilizzati superiori ai 250 mc), di aree esterne ad uso pubblico.
Sono esclusi gli apparecchi a prevalente valore artistico e/o decorativo
|
Rendimento luminoso, rendimento luminoso riferito al
flusso utile, fattore di utilizzazione (per
ambienti interni)
|
d) Dispositivi elettronici automatici di regolazione
e controllo del flusso luminoso
|
Sensibilità, direzionalità e risposta al colore delle
sonde fotosensibili, potenza assorbita
|
|