“Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1998)
(Rettifica G.U. n. 94 del 23 aprile 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile
1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE,
del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura
delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio
1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio
1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi
per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai
sensi della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre
1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo
13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre
1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni
necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo
12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva
67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della sanita, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono
inserite le seguenti: "allorche tali sostanze siano
immesse sul mercato comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo e soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e
dopo la parola: "monomeriche" e inserito il seguente
segno di interpunzione: ",";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono
sostituite dalle seguenti: "si infiammano".
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" e sostituita
dalla seguente: "pericolo".
Art. 4.
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma
5" sono soppresse;
b) la lettera a) e sostituita dalla seguente:
"
a) sono state notificate all'unita di notifica ai sensi del
presente decreto;".
Art. 5.
1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono
sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".
Art. 6.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite
dalle seguenti: "tutti i".
Art. 7.
1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), e aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato
A; con decreto del Ministro della sanita si provvede ad integrare
tale allegato in conformita alle integrazioni disposte in
sede comunitaria";
b) al comma 2, la lettera a) e sostituita dalla seguente:
"
a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento
o piu, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".
Art. 8.
1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite
dalle seguenti: "comma 3".
Art. 9.
1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati",
la virgola e soppressa.
Art. 10.
1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" e
soppressa.
Art. 11.
1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella
I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".
Art. 12.
1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 13".
2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" e sostituita
dalla seguente "pericolo".
3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo
1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1";
b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso,
le parole:
"
paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 1".