“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della prevenzione incendi.”
(S.
O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 )
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, Art. l;
Vista la legge 26 luglio 1965, Art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio
1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei
materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità
di prova e classificazione;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute
nella predetta circolare, al fine di armonizzare con la
evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al
fuoco dei materiali;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio
1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco
ed omologazione dei materiali ai tini della prevenzione
incendi;
Visto l'art. l1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982.n. 577.
DECRETA:
Art. l
Scopo
Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri
e procedure per la classificazione di reazione al fuoco
e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi con esclusioni dei rischi derivanti da fumi emessi,
in caso d'incendio, dai suddetti materiali.
Art. 2
Definizioni
2. 1. - Materiale
Il componente (o i componenti variamente associati) che
può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza
della propria natura chimica e delle effettive condizioni
di messa in opera per l'utilizzazione.
2. 2. - Reazione al fuoco
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al
fuoco al quale é sottoposto. In relazione a ciò i materiali
sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare
della loro partecipazione alla combustione, quelli di classe
0 sono non combustibili.
2. 3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione
incendi
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato
il prototipo di materiale, certifica la sua classe di reazione
al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'interno
il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del
prototipo stesso prima della immissione del materiale sul
mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle
norme di prevenzione incendi.
2. 4. - Certificato di prova
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del
Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio
legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale
si certifica la classe di reazione al fuoco del campione
sottoposto ad esame.
2. 5. - Produttore
Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo
il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale,
si presenti come produttore dello stesso. Si considera
altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale
di importazione.
2. 6 - Marchio di conformità
Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore
sul materiale riportante i seguenti dati:
- nome od altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'omologazione.
2. 7. - Dichiarazione di conformità
Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità
del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione
dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.
2. 8. - Campionatura testimone
Materiale opportunamente contrassegnato depositato presso
il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno
in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove
necessarie per la loro classificazione.
La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5
anni dall'ottenimento dell'omologazione del materiale.
Art. 3
Metodi di prova
I metodi di prova per la determinazione
della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i
seguenti:
- ISO/DIS 1182.1 - Materiali da
costruzione - Prova di non combustibilità.
- CSE RE 1/75/A - Reazione al fuoco dei materiali sospesi
e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma
su entrambe le facce.
- CSE RE 2/75/A - Reazione al fuoco dei materiali che
possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola
faccia.
- CSE RE 3/77 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti
alla azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore
radiante.
- CSE RE 4/83 - Reazione al fuoco dei mobili imbottiti
sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
Essi sono riportati negli allegati n. Al.1, Al.2, Al.3,
Al.4, Al.5. In relazione alle conclusioni alle quali perverranno
gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a
livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i
metodi di prova per la valutazione della opacità e della
tossicità dei prodotti della combustione.
l metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento
delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle
operazioni di manutenzione sono riportati nell'allegato
Al.6.
A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0,
che possono essere considerati tali senza essere sottoposti
alla prova ISO/DIS 1182.2.
Art. 4
Materiali e
relativi modelli di prova
Nell'elenco A2.1 sono riportati i materiali con a fianco
di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli.
Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali
isolanti nell'allegato A2.2.
Art. 5
Classificazione
dei materiali
Nell'allegato A3.1 sono riportati i criteri per la determinazione
della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base
dei risultati ottenuti dalle prove effettuate.
Art. 6
impiego dei
materiali
La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego
dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione
degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta
dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti
le singole attività soggette.
Le suddette norme dovranno
fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego
dei materiali
e prevedere, nel caso
di materiali per i quali é richiesto l'obbligo della omologazione,
l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede
tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari dalla dicitura: "E'
stata presentata istanza di omologazione per questo materiale
al Ministero dell'interno il ".
Art. 7
Certificazione
Il C.S.E. ed i Laboratori legalmente riconosciuti dal
Ministero provvedono all'emissione dei certificati di prova.
Con provvedimento del Ministero stesso si stabiliranno
i requisiti cui debbono rispondere i Laboratori suddetti.
l modelli occorrenti per le certificazioni saranno conformi
a quelli predisposti dal C.S.E..
Art. 8
Procedure per
l'omologazione dei materiali
8. 1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione.
Per la classificazione dei materiali ai lini dell'omologazione
del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o
ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero
dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
B-1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal
C.S.E. si adotterà la seguente procedura:
- entro 30 giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà
la campionatura necessaria
per la
esecuzione delle prove e quella "testimone" nonché
gli mporti previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione
delle prove medesime.
L'interessato deve inviare le campionature richieste e
la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni
dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il
quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica
entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico
contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il
riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata
su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni
ricevuti.
Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto
in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei
termini.
Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica il C.S.E.
provvede al rilascio del certificato di prova.
8.1.2 - Qualora la classificazione
per l'omologazione sia effettuata dai Laboratori legalmente
riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite
dal C.S.E.. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente
al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia
della scheda tecnica e del certificato di prova, nonché
campionatura testimone.
8. 2 - Domanda di omologazione
Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore
deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda
corredata della scheda tecnica e del certificato di prova
del materiale medesimo.
8. 3 - Autorizzazione ministeriale
Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione
presentata, provvederà a rilasciare entro 30 giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre
il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
L'intestatario della autorizzazione é responsabile civilmente
e penalmente della conformità della produzione al prototipo
omologato.
8. 4 - Marchio e dichiarazione di conformità
I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio
di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile
apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore
deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.
Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità
civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia
provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente
comma, specificando gli estremi dell'omologazione.
Comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli
aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.
Art. 9
Validità, rinnovo
e revoca dell'omologazione
9.1- Durata
L'omologazione ha validità 5 anni ed é rinnovabile alla
scadenza su domanda del produttore.
9.2 - Rinnovo e decadenza
Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora
queste non siano variate nel frattempo ed il produttore
dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto
a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali
predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione.
Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione
della procedura in conformità con quanto specificato all'art.
8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove
di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in
relazione alle variazioni di normative o alle modifiche
apportate ai materiali.
L'omologazione decade automaticamente se il materiale
subisce una qualsiasi modifica, l'omologazione decade pure
automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata
in vigore di una nuova normativa di classificazione che
annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente
all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova
normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento
dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
il materiale in opera se conforme alla normativa vigente
al momento della posa in opera é ammesso per i tempi e
con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari
di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività
soggette.
l tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione
e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili
con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti
in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi
disciplinanti le singole attività soggette.
9.3 - Revoca
Il Ministero dell'interno revoca l'omologazione qualora
a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11
riscontri una errata attribuzione della classe di reazione
al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto
al prototipo omologato.
La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio
di conformità dell'omologazione.
9. 4 - Pubblicazione
Il
Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla
Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali
omologati. Indipendentemente da ciò, anche ai fini di
permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente
art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti
organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.
Art. 10
Procedure di
classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione
Per la classificazione
dei materiali a fini diversi dalla omologazione e cioè
materiali già
in opera, materiali
per
usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali
di limitata produzione, si seguono le stesse procedure
di cui all'art. B1 sostituendo alla scheda tecnica una
scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal
C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale
é installato.
l prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente
scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo
del C.S.E. o, su richiesta, del comando provinciale dei
Vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione
è richiesta da quest'ultimo.
Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile
indicare il locale nel quale il materiale sarà installato,
sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione
della pratica di detto materiale.
Art. 11
Accertamenti
e controlli
Il Ministero dell'interno
effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali
provvisti
di marchio o dichiarazione
di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di
produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente
a consentire l'esecuzione di tre serie di prove stabilite
per l'ottenimento della omologazione del prototipo.
Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo
di controllo, la terza, debitamente punzonata, sarà conservata
per un anno dal produttore.
Ai tini del prelievo per campione si intende il materiale
provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo
omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli
sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati
di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:
- la verifica della idoneità
delle apparecchiature di prova della regolarità degli
adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi
da effettuarsi con periodicità non superiore ai due anni;
- la verifica della riproducibilità
dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione
interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E.
e con periodicità non superiore ai 6 mesi,
- la verifica dei certificati
di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate
dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art.
B1, con periodicità non superiore ai tre mesi e comunque
non inferiore alle 100 certificazioni;
Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari
in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente
riconosciuti.
Art. 12
Invio delle
domande e documentazione
Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti
articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui
all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno.
(Omissis)
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