“Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente
classificazione di reazione
al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi.”
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 242 del 17 ottobre
2001)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione
dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961,
n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente
la disciplina delle tariffe, delle modalita di pagamento
e
dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 7 dicembre
1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio
per le attivita soggette
ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente
il regolamento per l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del
Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione
di reazione al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto
il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante
procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione
di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio
1985, concernente la attribuzione della classe di reazione
al fuoco zero;
Visto il decreto del Ministro dell'interno
5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego
in Italia
dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti
in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione
al fuoco;
Viste le norme UNI ISO
1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457
(1987), UNI 8457/A1 (maggio
1996),
UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/A1 (maggio 1996), UNI
9175 (ottobre 1987), UNI 9175/FA1 (luglio 1994), UNI
9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre
1987)
recanti i metodi di prova e di classificazione per la
determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
Ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto
26 giugno 1984 con le disposizioni piu recenti riportate
in epigrafe e recepire gli aggiornamenti tecnici apportati
ai metodi di prova per la determinazione della classe di
reazione al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate
in premessa;
Acquisito il parere favorevole
del Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione
incendi di
cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, n. 577;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, dalla quale non sono emersi
motivi di opposizione da parte degli Stati membri della
Comunita;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 2, punto 2.5 "Produttore" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal
seguente:
" Fabbricante del materiale, nonche ogni persona che,
apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul
materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si
considera altresi produttore chi importa e/o commercializza
un materiale d'importazione. E parimenti ritenuto produttore,
il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea
ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".
2.
L'art. 2, punto 2.8 "Campionatura testimone" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" Materiale
opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio
legalmente
riconosciuto dal Ministero
dell'interno in quantita tale da permettere l'esecuzione
delle prove necessarie per la loro classificazione.
La
campionatura testimone puo essere eliminata dopo 5 anni
dal rilascio della certificazione
di prova.".
3. L'art. 3 "Metodi di prova" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" I metodi
di prova per la determinazione della classe di reazione
al fuoco dei
materiali sono i seguenti:
UNI ISO 1182 (dicembre 1995)
- Prove al fuoco - Prodotti edilizi
- Prove di non combustibilita;
UNI 8456 (ottobre 1987)
- Materiali combustibili suscettibili di essere investiti
dalla fiamma su entrambe le facce.
Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola
fiamma;
UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali
combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma
su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione
di una piccola fiamma;
UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1
(maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti
all'azione di
una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;
UNI
9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - Reazione
al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione
di una piccola fiamma.
In relazione alle conclusioni alle
quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni
in corso a livello
nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi
di prova per la valutazione della opacita e della tossicita
dei prodotti della combustione.
I metodi di preparazione
dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche
di reazione al fuoco a seguito delle
operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI
9176 (seconda edizione - gennaio 1998).
L'elenco dei materiali
di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti
a
prova e riportato nel decreto
del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione
ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0
(zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro
dell'interno 26 giugno 1984.
Per i suddetti materiali non
viene rilasciato alcun atto di omologazione.".
4.
L'art. 5 "Classificazione dei materiali" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" I criteri
per la determinazione della classe di reazione al fuoco
dei materiali combustibili
sulla base
dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati
nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre
1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).
I criteri per l'attribuzione
della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati
ottenuti dalle prove
effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995)
sono i seguenti:
l'incremento medio di temperatura della
termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della
norma UNI ISO
1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;
la durata
media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2
della norma UNI ISO 1182
(dicembre 1995) non
deve superare i 20 secondi;
la perdita di massa media non
deve superare il 50% della massa originale media dopo il
raffreddamento.".
5. L'art. 7 "Certificazione" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti
dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti
con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure
e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti
e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla
emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti
per le certificazioni debbono essere conformi a quelli
predisposti dal C.S.E.".
6. L'art. 8, punto 8.1.2 "Procedure per l'omologazione
dei materiali - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" Qualora la classificazione per l'omologazione sia
effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi
seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori
invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato
di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del
certificato di prova.".
7. L'art. 8, punto 8.3 "Autorizzazione ministeriale" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" Il Ministero
dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvedera
a rilasciare,
entro i termini finali
previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla
data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre
il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
L'intestatario della autorizzazione e responsabile civilmente
e penalmente della conformita
della produzione al prototipo
omologato.".
8. L'art. 11 "Accertamenti e controlli" del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sostituito
dal seguente:
" Il Ministero
dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli,
sui materiali
provvisti di marchio o dichiarazione
di conformita al prodotto omologato, presso le sedi di
produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
Il numero dei campioni prelevati dovra essere sufficiente
a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite
per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le
prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di
controllo, la terza, debitamente punzonata sara conservata
per un anno dal produttore.
Ai fini del prelievo per campione
si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione
di conformita al prototipo
omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli
sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati
di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:
a) la verifica della idoneita delle apparecchiature di
prova e della regolarita degli adempimenti previsti nella
presente norma mediante sopralluoghi;
b) la verifica della
riproducibilita dei risultati di prova da effettuarsi mediante
sperimentazione interlaboratorio
secondo le modalita fissate dal C.S.E.;
c) la verifica
dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione
delle prove effettuate dal C.S.E. sulla
campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;
Il
C.S.E. puo effettuare altre verifiche e controlli saltuari
in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente
riconosciuti.
La periodicita di detti
controlli non potra essere superiore a tre anni.".
9. Nell'allegato
A.2.1 "Materiali e relativi metodi
di prova" del decreto del Ministro dell'interno
26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di
ciascuna
tipologia di materiale sono cosi modificati:
UNI-ISO
1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2; UNI
8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A; UNI 8457
(1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF
2/75/A; UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio
1996), in luogo di CSE RF 3/77; UNI 9175 (ottobre 1987)
e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.
10. Nell'allegato A.2.2 "Metodi di prova per i materiali
isolanti" del decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna
tipologia di materiale sono cosi modificati: UNI-ISO 1182
(dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2; UNI 8456 (ottobre
1987), in luogo di CSE RF 1/75/A; UNI 8457 (1987) e UNI
8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A; UNI 9174
(ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di
CSE RF 3/77.
Art. 2. Commercializzazione
CE
Per la commercializzazione in Italia
dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri
dell'Unione europea, ovvero
in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia
a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno
5 agosto 1991.
Art. 3. Norme transitorie
1. Le omologazioni
rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto
per i materiali aventi classe
di reazione
al fuoco 0,0 - 0 e 1 - 0 e 1, 2, 3, 4, 5 e 1IM, 2IM, 3IM,
con esclusione dei casi riportati al successivo comma,
non decadono.
2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti
ai fini
dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al
fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi
di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente
con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso,
decadono automaticamente, ai soli fini della produzione,
con l'entrata in vigore del presente decreto. Per permettere
lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione gia
rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della
commercializzazione, per una sola volta e comunque per
un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente
al momento della posa in opera, e ammesso per i tempi e
con le modalita che verranno stabiliti dalle norme particolari
di prevenzione incendi disciplinanti le singole attivita.
Art. 4. Abrogazioni
Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati
A1.1, A1.2, A1.3, A1.4,
A1.5, A1.6
e A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2001
Il Ministro: SCAJOLA |