“Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore.”
(Gazzetta Ufficiale Italiana n° 280 del 01/12/1997)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti
massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
Visto
il parere favorevole espresso dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nella
seduta del 20 marzo 1997;
Considerata
la necessità di armonizzare i provvedimenti
in materia di limitazione delle emissioni
sonore alle indicazioni fornite dall'Unione
europea;
Sulla
proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1.
Il presente decreto, in attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera a), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, determina i valori
limite di emissione, i valori limite di
immissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualità, di cui all'art. 2, comma
1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma
3, lettere a) e b), della stessa legge.
2.
I valori di cui al comma 1 sono riferiti
alle classi di destinazione d'uso del territorio
riportate nella tabella A allegata al presente
decreto e adottate dai comuni ai sensi
e per gli effetti dell'art. 4, comma 1,
lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera
a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art.
2
(Valori
limite di emissione)
1.
I valori limite di emissione, definiti
all'art. 2, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti
alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
2.
I valori limite di emissione delle singole
sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono quelli indicati nella tabella
B allegata al presente decreto, fino all'emanazione
della specifica norma UNI che sarà adottata
con le stesse procedure del presente decreto,
e si applicano a tutte le aree del territorio
ad esse circostanti, secondo la rispettiva
classificazione in zone.
3.
I rilevamenti e le verifiche sono effettuati
in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunità.
4.
I valori limite di emissione del rumore
delle sorgenti sonore mobili di cui all'art.
2, comma 1, lettera d), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari
costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove
previsto, sono altresi regolamentati dalle
norme di omologazione e certificazione
delle stesse.
Art.
3
(Valori
limite assoluti di immissione)
1.
I valori limite assoluti di immissione
come definiti all'art. 2, comma 3, lettera
a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
riferiti al rumore immesso nell'ambiente
esterno dall'insieme di tutte le sorgenti
sono quelli indicati nella tabella C allegata
al presente decreto.
2.
Per le infrastrutture stradali, ferroviarie,
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti
sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge
26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui
alla tabella C allegata al presente decreto,
non si applicano all'interno delle rispettive
fasce di pertinenza, individuate dai relativi
decreti attuativi. All'esterno di tali
fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento
dei limiti assoluti di immissione.
3.
All'interno delle fasce di pertinenza,
le singole sorgenti sonore diverse da quelle
indicate al precedente comma 2, devono
rispettare i limiti di cui alla tabella
B allegata al presente decreto. Le sorgenti
sonore diverse da quelle di cui al precedente
comma 2, devono rispettare, nel loro insieme,
i limiti di cui alla tabella C allegata
al presente decreto, secondo la classificazione
che a quella fascia viene assegnata.
Art.
4
(Valori
limite differenziali di immissione)
1.
I valori limite differenziali di immissione,
definiti all'art. 2, comma 3, lettera b),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:
5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il
periodo notturno, all'interno degli ambienti
abitativi. Tali valori non si applicano
nelle aree classificate nella classe VI
della tabella A allegata al presente decreto.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente
non si applicano nei seguenti casi, in
quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile: a) se il rumore misurato
a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante
il periodo notturno; b) se il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse
sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime; da attività e
comportamenti non connessi con esigenze
produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio
adibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all'interno dello stesso.
Art.
5
(Infrastrutture
dei trasporti)
1.
I valori limite assoluti di immissione
e di emissione relativi alle singole infrastrutture
dei trasporti, all'interno delle rispettive
fasce di pertinenza, nonchè la relativa
estensione, saranno fissati con i rispettivi
decreti attuativi, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
Art.
6
(Valori
di attenzione)
1. I valori di
attenzione espressi come livelli continui
equivalenti di pressione sonora ponderata "A",
riferiti al tempo a lungo termine (T L
) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto,
aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata
al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno
del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista
della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata
alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine.
Il valore T L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di
tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà
specifiche locali.
2.
Per l'adozione dei piani di risanamento
di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, è sufficiente il superamento
di uno dei due valori di cui ai punti a)
e b) del precedente comma 1, ad eccezione
delle aree esclusivamente industriali in
cui i piani di risanamento devono essere
adottati in caso di superamento dei valori
di cui alla lettera b) del comma precedente.
3.
I valori di attenzione di cui al comma
1 non si applicano alle fasce territoriali
di pertinenza delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Art.
7
(Valori
di qualità)
1. I valori di
qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono indicati nella tabella D allegata
al presente decreto.
Art.
8
(Norme
transitorie)
1.
In attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall'art. 6, comma
1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, si applicano i limiti di cui all'art.
6, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.
2.
Il superamento dei limiti di cui al precedente
comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni
di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, fermo restando quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo.
3.
Fino all'emanazione del decreto ministeriale
di cui all'art. 3, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione
e le modalità di misura del rumore sono
quelle stabilite nell'allegato B del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991.
Art.
9
(Abrogazioni)
1. Con effetto
dall'entrata in vigore del presente decreto
sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1,
del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991.
Art.
10
(Entrata
in vigore)
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
ALLEGATO
Tabella
A - classificazione del territorio comunale
(art. 1)
CLASSE I - aree particolarmente
protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate
al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate
ad uso prevalentemente residenziale: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza
di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di
tipo misto: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza
di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
CLASSE IV - aree di
intensa attività umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente
industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente
industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi
Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
classi
di destinazione d'uso del territorio
|
tempi
di riferimento
|
diurno
(06.00-22.00)
|
notturno
(22.00-06.00)
|
I
aree particolarmente protette
II
aree prevalentemente residenziali
III
aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V
aree prevalentemente industriali
VI
aree esclusivamente industriali
|
45
50
55
60
65
65
|
35
40
45
50
55
65
|
Tabella
C - valori limite assoluti di immissione
- Leq in dB(A) (art. 3)
classi
di destinazione d'uso del territorio
|
tempi
di riferimento
|
diurno
(06.00-22.00)
|
notturno
(22.00-06.00)
|
I
aree particolarmente protette
II
aree prevalentemente residenziali
III
aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V
aree prevalentemente industriali
VI
aree esclusivamente industriali
|
50
55
60
65
70
70
|
40
45
50
55
60
70
|
Tabella
D - valori di qualità - Leq in dB(A)
(art. 7)
classi
di destinazione d'uso del territorio
|
tempi
di riferimento
|
diurno
(06.00-22.00)
|
notturno
(22.00-06.00)
|
I
aree particolarmente protette
II
aree prevalentemente residenziali
III
aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V
aree prevalentemente industriali
VI
aree esclusivamente industriali
|
47
52
57
62
67
70
|
37
42
47
52
57
70
|
|