“Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici.”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 297 del 22 dicembre
1997)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
a. Visto
l'art.3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico";
b. Vista
la Circolare del Ministero dei lavori pubblici
n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri
di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
nelle costruzioni edilizie;
c. Vista
la Circolare del Ministero dei lavori pubblici
n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri
di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici;
d. Visto
il decreto del Presidente della Repubblica
del 26 agosto 1993, n. 412;
e. Considerata
la necessità di fissare criteri e metodologie
per il contenimento dell'inquinamento da
rumore all'interno degli ambienti abitativi;
f. Sulla
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
DECRETA:
Art. 1(Campo di applicazione)
a. Il
presente decreto, in attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre
1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore
interne agli edifici ed i requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti
in opera, al fine di ridurre l'esposizione
umana al rumore.
b. I
requisiti acustici delle sorgenti sonore
diverse da quelle di cui al comma 1 sono
determinati dai provvedimenti attuativi previsti
dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2
(Definizioni)
a. Ai
fini dell'applicazione del presente decreto,
gli ambienti abitativi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono distinti nelle categorie
indicate nella tabella A allegata al presente
decreto.
b. Sono
componenti degli edifici le ripartizioni
orizzontali e verticali.
c. Sono
servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi
igienici e la rubinetteria.
d. Sono
servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
e. Le
grandezze cui far riferimento per l'applicazione
del presente decreto, sono definiti nell'allegato
A che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
(Valori limite)
a. Al
fine di ridurre l'esposizione umana al rumore,
sono riportati in tabella B i valori limite
delle grandezze che determinano i requisiti
acustici passivi dei componenti degli edifici
e delle sorgenti sonore interne.
Art. 4
(Entrata in vigore)
Il
presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra
in vigore dopo sessanta giorni.
Roma,
5 dicembre 1997
ALLEGATO A
Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure
Le grandezze che
caratterizzano i requisiti acustici passivi
degli edifici sono:
a. il tempo
di riverberazione (T), definito dalla
norma ISO 3382: 1975;
b. il potere
fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti (R), definito dalla norma
EN ISO 140-5: 1996;
c. l'isolamento acustico standardizzato di facciata
(D2m,nT), definito da:
dove:
D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello:
L1,2m e' il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto
da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono
di 45° sulla facciata;
L2 e' il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato
a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente
formula:
Le
misure dei livelli Li devono essere eseguite
in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava.
Il numero n e' il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume
dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
T e' il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente in secondi;
T0 e' il tempo di riverberazione di riferimento assunto pari a 0,5 s;
d. il
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
(Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996;
e. LASmax:
livello massimo di pressione sonora ponderata
A con costante di tempo slow;
f. LAeq:
livello continuo equivalente di pressione
sonora, ponderata A.
Gli indici
di valutazione che caratterizzano i
requisiti acustici passivi degli edifici
sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente
di ripartizioni fra ambienti (RW) da
calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987,
Parte 7^, paragrafo 5.1;
b. indice dell'isolamento acustico standardizzato
di facciata (D2m,nT,W) da calcolare
secondo le stesse procedure di cui al precedente
punto a.;
c. indice del livello di rumore di calpestio
di solai, normalizzato (Ln,W) da calcolare
secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte
7^, paragrafo 5.2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La
rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici
NON deve superare i seguenti limiti:
a. 35 dB(A) LASmax con costante di tempo
slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b. 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure di livello devono
essere eseguite nell'ambiente nel quale il
livello di rumore è più elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
Tabella A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
| categoria A: edifici
adibiti a residenza o assimilabili; |
| categoria B: edifici
adibiti ad uffici e assimilabili; |
| categoria C: edifici
adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
assimilabili; |
| categoria D: edifici
adibiti ad ospedali, cliniche, case
di cura e assimilabili; |
| categoria E: edifici
adibiti ad attività scolastiche a tutti
i livelli e assimilabili; |
| categoria
F: edifici
adibiti ad attività ricreative o di
culto o assimilabili; |
| categoria G: edifici
adibiti ad attività commerciali o assimilabili. |
Tabella B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI,
DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
| Parametri |
| Categorie di cui alla Tab. A
|
Rw(*)
|
D2m,nT,w
|
Ln,w
|
LASmax
|
LAeq |
| 1. D |
55 |
45 |
58 |
35 |
25 |
| 2. A, C |
50 |
40 |
63 |
35 |
35 |
| 3. E |
50 |
48 |
58 |
35 |
25 |
| 4. B, F, G |
50 |
42 |
55 |
35 |
35 |
(*) Valori di Rw riferiti a elementi
di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Nota: con
riferimento all'edilizia scolastica, i limiti
per il tempo di riverberazione sono quelli
riportati nella circolare del Ministero dei
lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967,
recante i criteri di valutazione e collaudo
dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
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