“Legge quadro sull’inquinamento acustico”
(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 254 del 30/10/1995)
Art. 1
(Finalita della legge)
1. La presente legge stabilisce. i principi
fondamentali in materia di tutela dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 117
della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente
legge costituiscono per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento
e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione
di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo e alle attivita umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno
o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno
a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le
diverse attivita umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attivita produttive
per i quali resta ferma la disciplina di
cui al decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione
di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attivita produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici
degli edifici e le altre installazioni unite
agli immobili anche in via transitoria il
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi del mezzi
di trasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivita sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti
sonore non comprese nella lettera c)
e) valori limite di emissione: il valore
massimo di rumore che puo essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimita
della sorgente stessa;
f) valore limite di immissione: il valore
massimo di rumore che puo essere immesso
da una o piu sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo nell'ambiente esterno, misurato
in prossimita dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di immissione
che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita: i valori di rumore
da conseguire nel breve, nel medio e nel
lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e),
f), g) e h), sono determinati in funzione
della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso
della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti
in: a) valori limite assoluti, determinati
con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale; b) valori limite differenziali,
determinati con riferimento alla differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale
e il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di
cui all'allegato A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle
emissioni sonore sono di natura amministrativa,
tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano
in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del
rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione
e di certificazione che attestino la conformita
dei prodotti alle prescrizioni relative ai
livelli sonori ammissibili; la marcatura
dei prodotti e dei dispositivo attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore,
distinti in interventi attivi di riduzione
delle emissioni sonore delle sorgenti e in
interventi passivi, adottati nei luoghi di
immissione o lungo la via d propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore
stesso;
d) i piani dei trasporti urbani piani urbani
del traffico; i piani dei trasporti provinciali
o regionali e i piani del traffico per la
mobilita extraurbana; la pianificazione e
gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi
di delocalizzazione di attivita rumorose
o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge definito
tecnico competente la figura professionale
idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti
norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attivita di controllo
tecnico competente deve essere in possesso
del diploma, di scuola media superiore a
indirizzo tecnico del diploma universitario
a indirizzo scientifico ovvero del diploma
di laurea a indirizzo scientifico. [(vedi
note)]
7. L'attivita di tecnico competente puo essere
svolta previa presentazione di apposita domanda
all'assessorato regionale competente in materia
ambientale corredata da documentazione comprovante
l'aver svolto attivita, in modo non occasionale,
nel campo dell'acustica ambientale da almeno
quattro anni per i diplomati e da almeno
due anni per i laureati o per i titolari
di diploma universitario. [(vedi note)]
8. Le attivita di cui al comma 6 possono
essere svolte altresi da coloro che, in possesso
del diploma di scuola media superiore, siano
in servizio presso le strutture pubbliche
territoriali e vi svolgano la propria attivita
nel campo dell'acustica ambientale, alla
data di entrata in vigore della presente
legge nonche' da coloro che, a prescindere
dal titolo di studio, possano dimostrare
di avere svolto, alla data di entrata in
vigore della presente legge, per almeno cinque
anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale
in modo non occasionale. [(vedi note)]
9. I soggetti che effettuano i controlli
devono essere diversi da quelli che svolgono
le attivita sulle quali deve essere effettuato
il controllo
Art. 3
(Competenze dello Stato)
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente,
di concerto con il ministro della Sanita
e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dei valori
di cui all'articolo 2; [(vedi note)]
b) il coordinamento dell'attivita e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica
periodica dei prodotti ai fini del contenimento
e dell'abbattimento del rumore; il ruolo
e la qualificazione dei soggetti preposti
a tale attivita nonche, per gli aeromobili,
per i natanti e per i veicoli circolanti
su strada, le procedure di verifica periodica
dei valori limite di emissione relativa ai
prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli
circolanti su strada, avviene secondo le
modalita di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni; [(vedi note)]
c) la determinazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, con decreto del ministro dell'Ambiente,
di concerto con il ministro della Sanita
e, secondo le rispettive competenze con il
ministro dei Lavori pubblici, con il ministro
dei Trasporti e della navigazione e con il
ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento
e di misurazione dell'inquinamento acustico,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche
del rumore emesso da infrastrutture di trasporto;
[(vedi note)]
d) il coordinamento dell'attivita di ricerca,
di sperimentazione tecnico-scientifica ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successi modificazioni, e dell'attivita
raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il ministro
dell'Ambiente, avvalendosi a tal fine anche
dell'Istituto superiore di sanita, del Consiglio
nazionale delle ricerca (CNR), dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(Enea) dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (Anpa) dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoratori
(Ispesl), del Centro superiore ricerche e
prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad)
del ministero dei Trasporti e della navigazione,
nonche degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei valori determinati ai sensi della lettera
a), con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente,
di concerto con il ministro della Sanita
e secondo le rispettive competenze con il
ministro dei Lavori pubblici con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
e con il ministro dei Trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
e dei requisiti acustici passivi degli edifici
e de loro componenti, allo scopo di ridurre
l'esposizione umana al rumore. Per quanto
attiene ai rumori originati dai veicoli a
motore definiti dal titolo III del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successive
modificazioni, restano salve la competenza
e la procedura di cui agli articoli 71, 72,
75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del ministro
dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro
dell'Ambiente e con, il ministro dei Trasporti
e della navigazione, dei criteri per la progettazione,
l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento
acustico;
g) la determinazione, con decreto del ministro
dell'Ambiente, di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
ministro dei Trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei
sistemi di refrigerazione, nonche la disciplina
della installazione, della manutenzione e
dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto
e anti-intrusione con segnale acustico installato
su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155
e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste
alla lettera e), dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi; [(vedi note)]
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte
per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali
quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade
e strade statali entro limiti stabiliti per
ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle
province e dei comuni. e tenendo comunque
conto delle disposizioni di cui all'articolo
155 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del ministro
dell'Ambiente, di concerto con i1 ministro
dei Trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del ministro
dell'Ambiente, di concerto con il ministro
dei Trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili
e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo: [(vedi note)]
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento
del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo
e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella
fase di decollo e di atterraggio.
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita aeroportuali
e ai criteri per regolare l'attivita urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
fini della presente disposizione per attivita aeroportuali si intendono sia
le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione
e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del ministro dell'Ambiente, sentite le associazioni
di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, nonche le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione
scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e 1), sono emanati entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di
cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h),
i), l) e m), devono esse armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di
nuovi elementi conoscitivi o nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consigli dei ministri 1? marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4. - Competenze delle regioni.
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso del territorio e indicando altre aree
da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono
alla classificazione del proprio territorio
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni
per l'applicazione dei valori di qualita
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
stabilendo il divieto di contatto diretto
di aree, anche appartenenti comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura
superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente
misurato secondo i criteri generali stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1? marzo 1991, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Qualora nell'individuazione delle aree nelle
zone gia urbanizzate non sia possibile rispettare
tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d'uso, si prevede l'adozione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso a inerzia
dei comuni o degli enti competenti ovvero
di conflitto tra gli stessi;
c) modalita, scadenze e sanzioni per l'obbligo
di classificazione delle zone ai sensi della
lettera a) per comuni che adottano nuovi
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo
8, comma 4, le modalita di controllo del
rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture
adibiti ad attivita produttive sportive e
ricreative e a postazione di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili e infrastrutture, nonche dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attivita produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori
criteri, oltre a quelli di cui all'articolo
7, per la predisposizione l'adozione da parte
del comuni di piani di risanamento acustico,
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione,
da parte dei comuni il cui territorio presenti
un rilevante interesse paesaggistico ambientale
e turistico, di valori inferiori a quelli
determinati a i sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della presente legge; tali
riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della legge
12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalita di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attivita temporanee
e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico qualora esso comporti l'impiego
di macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia
di inquinamento acustico ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio
regionale dei servizi di controllo di cui
all'articolo 14,
l) i criteri da seguire per la redazione
della documentazione di cui all'articolo
8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle
priorita temporali degli interventi di bonifica
acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute
e alle disponibilita finanziarie assegnate
dallo Stato, definiscono le priorita e predispongono
un piano regionale triennale di intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico,
fatte salve le competenze statali relative
ai piani di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), per la redazione dei quali le
regioni formulano proposte non vincolanti.
I comuni adeguano i singoli piani di risanamento
acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5
(Competenze delle province)
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia
di inquinamento acustico prevista dalla legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni a esse assegnate dalle leggi
regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza
di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 6
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni secondo
le leggi statali e regionali e i rispettivi
statuti:
a) la classificazione del territorio comunale
secondo i criteri previsti dall'articolo
4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici
gia adottati con le determinazioni assunte
ai sensi della lettera a),
c) l'adozione dei piani di risanamento di
cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalita di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture
adibiti ad attivita produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili e infrastrutture, nonche dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attivita produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione
della disciplina statale e regionale per
la tutela dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni
sonore prodotte dai veicoli, fatte salve
le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma
2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori
limite di cui all'articolo 2, comma 3, per
lo svolgimento di attivita temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e),
i comuni, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adeguano
i regolamenti locali di igiene e sanita o
di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con
particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni
sonore derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall'esercizio di attivita
che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un
rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, hanno la facolta di individuare
limiti di esposizione al rumore inferiori
a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi
determinati dalla regione di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai
comuni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio del ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi gli interventi di risanamento
acustico gia effettuati dalle imprese ai
sensi dell'articolo 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino
inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale ai
fini del relativo adeguamento viene concesso
alle imprese un periodo di tempo pari a quello
necessario per completare il piano di ammortamento
degli interventi di bonifica in atto, qualora
risultino conformi ai principi di cui alla
presente legge e ai criteri dettati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a).
Art. 7
(Piani di risanamento acustico)
1. Nel caso di superamento dei valori di
attenzione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), nonche nell'ipotesi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i
comuni provvedono all'adozione di piani di
risanamento acustico, assicurando il coordinamento
con il piano urbano del traffico di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia
ambientale. I piani di risanamento sono approvati
dal consiglio comunale. I piani comunali
di risanamento recepiscono il contenuto dei
piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
i), e dell'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui
al comma 1 devono contenere: a) l'individuazione
della tipologia ed entita dei rumori presenti,
inclusele sorgenti mobili, nelle zone da
risanare, individuate ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione
dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita, delle modalita
e dei tempi per il risanamento; d) la stima
degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della
salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune e in presenza
di gravi e particolari problemi di inquinamento
acustico, all'adozione del piano si provvede,
in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente
articolo puo essere adottato. da comuni diversi
da e i di cui al comma 1, anche al fine di
perseguire i valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione
biennale sullo stato acustico del comune.
Il consiglio comunale approva la relazione
e la trasmette alla regione e alla provincia
per le iniziative di competenza. Per i comuni
che adottano il piano di risanamento di cui
al comma 1, la prima relazione e allegata
al piano stesso. Per gli altri comuni, la
prima relazione e adottata entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme
restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni,
e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. devono
essere redatti in conformita alle esigenze
di tutela dall'inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al
comma 1, ovvero su richiesta dei comuni,
i competenti soggetti titolari dei progetti
o delle opere predispongono una documentazione
di impatto acustico relativa alla realizzazione;
alla modifica o al potenziamento delle seguenti
opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane
di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi:
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
e infrastrutture adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonche
le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita produttive
devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e resa,
sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
l) della presente legge, con le modalita di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivita di
cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre
o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita o dagli impianti. La
relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente
del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
Art. 9
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessita di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia,
il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente,
secondo guanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e
il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,
con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria
parziale o totale di determinate attivita. Nel caso di servizi pubblici essenziali,
tale facolta e riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque
non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorita competente
ai sensi dell'articolo 9, e punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformita al disposto
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni, e punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle ,sanzioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto
ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo
7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma
1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese
le autostrade, nel caso di superamento dei valori da cui al comma 2, hanno
l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento
del rumore, secondo le direttive emanate dal ministro dell'Ambiente con proprio
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita e costi e sono obbligati
ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento
dei fondi di bilancio previsti per le attivita di manutenzione e di potenziamento
delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e determinata
nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita
di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani
coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), il controllo
del rispetto della loro attuazione e demandato al ministero dell'ambiente.
Art. 11
(Regolamenti di esecuzione)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente di concerto, secondo le
materie di rispettiva competenza, con i ministri della Sanita, dell'Industria,
del Commercio e dell'artigianato, dei Trasporti e della Navigazione, dei Lavori
pubblici e della Difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per
sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi,
dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attivita sportive,
da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate
da installazioni militari e nelle attivita delle Forze armate sono definiti
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo
3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12
(Messaggi pubblicitari)
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, e inserito
il seguente: "2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai
concessionari privati per la diffusione sonora e televisiva di trasmettere
sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria
dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte
ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 13
(Contributi agli enti locali)
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in
conto interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni
e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo,
nonche per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, e data priorita ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento
di cui all'articolo 7.
Art. 14
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo
e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali
ricadenti nel territorio di piu comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale,
utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza
:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina
stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso
di macchine rumorose e da attivita svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione
fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale
delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni
di controllo e di vigilanza, puo accedere agli impianti e alle sedi di attivita
che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia
di appartenenza. Il segreto industriale non puo essere opposto per evitare
od ostacolare le attivita di verifica o di controllo.
Art. 15
(Regime transitorio)
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti
di esecuzione previsti dalla presente legge fino all'adozione dei provvedi
menti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto
con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio de ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti
limitatamente al disposto di cui agli articoli 2 comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente
legge, le imprese interessate devono presentare il piano d risanamento acustico
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio
comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), della
presente legge. Nel piano di risanamento dovra essere indicato con adeguata
relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi
ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai
limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il
termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigiano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.
Art. 16
(Abrogazione di norme)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, e emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con i ministri
competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti
normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Art. 2, commi 6, 7, 8: con D.P.C.M. 31 marzo 1998 e stato emanato " Atto
di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attivita'
del tecnico competente in acustica,........".
Art. 2, comma 8: e stato cosi modificato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 3, comma 1, lettera a): la determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore e avvenuta con D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Art. 3, comma 1, lettera b): si veda la nota all' art. 2, commi 6, 7, 8. Art.
3, comma 1, lettera c): la determinazione dele tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento da rumore e avvenuta con D.M. 16 marzo 1998.
Art. 3, comma 1, lettera h): la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e avvenuta dapprima
con D.P.C.M. 18 settembre 1997 e successivamente con il D.P.C.M. 16 aprile
1999, n. 215 che ha anche abrogato il precedente decreto.
Art. 3, comma 1, lettera m): la determinazione dei criteri di misurazione del
rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico e avvenuta con D.M. 31 ottobre 1997. Le modalita'
per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili
nelle attivita' aeroportuali sono invece state determinate con D.P.R. 11 dicembre
1997, n. 496.
Art. 10, comma 2: e stato cosi modificato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426
e dalla Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Art. 10, comma 4: e stato cosi modificato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 10, comma 5: comma cosi modificato dall'art. 60 della L. 448 del 23 dicembre
1998. Art. 11: si veda il regolamento di esecuzione, D.P.R. 18 novembre 1998,
n.459 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
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