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Legge
9 gennaio 1991, n. 10 |
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
(s.o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13)
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 1
(Finalita ed ambito di applicazione)
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
di compatibilita ambientale dell'utilizzo dell'energia a
parita di servizio reso e di qualita della vita, le norme
del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo
con la politica energetica della Comunita economica europea,
l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi
di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione
dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una piu rapida sostituzione degli impianti in particolare
nei settori a piu elevata intensita energetica, anche attraverso
il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale
delle materie prime energetiche definisce un complesso di
azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico,
all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali,
al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano
o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche
di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresi fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di
calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonche le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli
edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente
disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma
3 e considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita
e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.
Art. 2
(Coordinamento degli interventi)
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale
e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo
1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, il Ministro dell'universita e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il
Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive
per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento
e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero
e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici.
Art. 3
(Accordo di programma)
1. Per lo sviluppo di attivita aventi le finalita di cui
all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo
di programma, con validita triennale, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa
dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti
previsti dalla presente legge.
Art. 4
(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorita
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi
e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonche per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e
al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana
con decreto la normativa tecnica al cui rispetto e condizionato
il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione
di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i
criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme
per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in
particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione
delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione
nonche periodi di accensione degli impianti termici; temperatura
massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione
e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati
per le finalita di cui all'articolo 1.
5. Per le finalita di cui all'articolo 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei
consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture
relative ai trasporti nonche ai mezzi di trasporto terrestre
ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri interessati, puo emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare
il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee
a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso
razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi
per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali
e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e
di assicurazione. Tale normativa e inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.
Art. 5
(Piani regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni,
alle esigenze di utenza, alla disponibilita di fonti rinnovabili
di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza
di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu idonee
ai fini della fattibilita degli interventi di uso razionale
dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti
nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a)il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e)la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine
di priorita relativo alla quantita percentuale e assoluta
di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio
energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita di intervento;
g)le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt
elettrici per impianti installati al servizio dei settori
industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale,
nonche per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi
1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti
gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6
(Teleriscaldamento)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuano le aree che risultano idonee
alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento
nonche i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni
dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali
o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione,
devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento
qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7
(Norme per le imprese elettriche minori)
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica
prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei
comuni gia serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta
della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce
entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma
1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno
precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria
alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto
al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici
e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni
nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino
in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in
corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8
(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia nell'edilizia)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative
volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia
di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione
degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonche nella produzione di energia elettrica e
di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso
civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi
in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un
risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli
edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente
o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia che consentano la copertura almeno del 30 per
cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui e attuato
l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata
di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica; per tali interventi il contributo puo
essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonche di calore e acqua
sanitaria di ogni singola unita immobiliare, di sistemi telematici
per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione
nonche trasformazione di impianti centralizzati o autonomi
per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico
di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti
da piu unita immobiliari, con determinazione dei consumi
per le singole unita immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano
presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento
anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili
urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma
1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
Art. 9
(Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti
dagli articoli 8, 10 e 13 e delegata alle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalita di
concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei
tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi
di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi,
della quantita di energia primaria risparmiata per unita
di capitale investito, nonche: per gli interventi di cui
all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorita per gli interventi
integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza
degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per
gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle
unita produttive e delle potenziali risorse energetiche del
territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi
documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute
e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine
di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che
provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui
agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati
mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui,
per i quali le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli
atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono
destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
delle percentuali di ripartizione gia adottate dal CIPE ai
sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge
il termine di cui al comma 3 e fissato al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione
dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali
fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime finalita sulla base
della normativa previgente la presente legge e non impegnati
entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo
comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma
3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica
con metodo a campione e/o secondo criteri di priorita In
caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi
concessi ed al recupero degli importi gia erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita di
cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano con le modalita di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso
il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere e preordinato,
l'autorita competente puo provvedere anche in assenza dello
stesso.
Art. 10
(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei
settori industriale, artigianale e terziario)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo
1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella
movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi
in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile
preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi,
sistemi o componenti, nonche mezzi per il trasporto fluviale
di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino
a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o
al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione
di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11
(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate)
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano,
alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni,
sia direttamente sia tramite loro aziende e societa, nonche
alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra
imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti
del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per
studi di fattibilita tecnico-economica per progetti esecutivi
di impianti civili, industriali o misti di produzione, di
recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante
dalla cogenerazione, nonche per iniziative aventi le finalita
di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi
2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui
agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e concesso con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa
ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilita tecnico-economica e
di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche
lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt
elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari
ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi essere concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica
di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali
e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o
un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o
la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il
limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando cio deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi
e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e concesso e liquidato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata,
elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico che ostino, deve includere nei progetti per
la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita
del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto
fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione
del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici,
tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private
che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia
delle centrali termoelettriche nonche il calore recuperabile
da processi industriali possono usufruire di contributi in
conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL
e tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione
degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso
degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12
(Progetti dimostrativi)
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a
consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi
contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici
e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili
di energia e/o combusti- bili non tradizionali ovvero sviluppino
prototipi a basso consumo spe- cifico ovvero nuove tecnologie
di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone
e di smaltimento delle ceneri, nonche iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturita commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi
ai contri- buti sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili
di energia di origine solare finalizzati a migliorare la
qualita dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione
dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su delibera del CIPE.
Art. 13
(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili
di energia nel settore agricolo)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo
1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole,
ovvero a societa che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura
massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al
65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione
di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi
di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14
(Derivazioni di acqua. Contributi per la riattivazione e
per la costruzione di nuovi impianti)
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla
ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL
e/o alle imprese produt- trici e distributrici di cui all'articolo
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle
condizioni previste dalla vigente normativa, nonche alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso
prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonche di potenziamento
di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni
di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si
applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle
fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma
3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma
1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano
finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonche
da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ivi comprese le valutazioni ambientali, e presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione
o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda
della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria
competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata
dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura
massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Art. 15
(Locazione finanziaria)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e
14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione
finanziaria, effettuate da societa iscritte nell'albo istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986,
in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo
1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita di concessione ed erogazione
dei contributi di cui al comma 1, nonche le modalita di controllo
del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e le societa di cui al comma 1.
Art. 16
(Attuazione della legge)
1. Competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano 1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione
della presente legge.
2. Resta ferma la potesta delle province autonome di Trento
e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento
dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia nell'ambito delle materie di loro competenza,
escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze
di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle
direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi
(ENI), l'ENEA, il CNR e le universita degli studi, in base
ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi
servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza
previsti dalla presente legge.
Art. 17
(Cumulo di contributi e casi di revoca)
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e
14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato,
fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro puo promuovere, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni
con istituti di credito, istituti e societa finanziari al
fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorita circa l'effettiva e completa realizzazione delle
iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli
articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche
l'ENEA da immediata comunicazione al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi
gia erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
con le modalita di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18
(Modalita di concessione ed erogazione dei contributi.)
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita
di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilita e dei progetti
esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati,
nonche i criteri di valutazione delle domande di finanziamento
sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma
1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme
previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo
di tali facolta, si provvede in conformita a quanto disposto
dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983,
n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono
essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite
da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da
istituti all'uopo autorizzati, con le modalita ed entro i
limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei
settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude
i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge
sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle
proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede
informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e
di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla
base di apposite convenzioni con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalita della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente
ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto
delle relazioni che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio
del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza,
in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi
contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1
illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Alla possibilita di fruire delle agevolazioni previste
dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state
oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione
delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione
cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22
(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla
ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano,
salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione,
le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento
della medesima Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le
qualifiche dirigenziali di non piu di undici unita con specifica
professionalita tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non piu di novanta unita, secondo la
seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n.748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV,
quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n.748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo essere altresi prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria
tecnico-operativa, costituita da non piu di dieci esperti
con incarico quinquennale rinnovabile per non piu di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici
di societa di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma e determinato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro
del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso
l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera
durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche
di cui al comma 1 puo procedersi a decorrere dal 1 gennaio
1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilita di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni
e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio
di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 puo procedersi
a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25
per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti,
restando comunque i posti residui riservati per l'intero
biennio alla copertura mediante le predette procedure di
mobilita 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in
lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni
per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto
a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per
l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione
del Ministero dell'industria".
Art. 23
(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n.
308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui
alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, nonche quelle di cui all'articolo 15, comma
37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
che alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono state ancora trasferite alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente
impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per gli interventi di propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalita di cui agli articoli
8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
si provvede con le procedure e le modalita di cui all'articolo
9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi
si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma
2 dell'articolo 38, con le modalita di cui ai commi 6 e 7
del medesimo articolo 38.
Art. 24
(Disposizioni concernenti la metanizzazione)
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati
nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
approvato dal CIPE con deliberazione del 11 febbraio 1988
e sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta
per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita
europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre
1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello
Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari
alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per
ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni
e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, nonche con la Cassa
depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie
agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE
con deliberazione del 11 febbraio 1988, si fa fronte con
lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo
19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento
di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con
l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella
misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio
dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma
per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede
ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del
gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una
prima fase stralcio in conformita al programma deliberato,
per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno
essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal
metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie
per l'approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 25
(Ambito di applicazione.)
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi
di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d'uso, nonche, mediante il disposto dell'articolo
31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo e graduata in relazione
al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e
di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
spe- cifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordi- naria di cui agli articoli 31 e 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
gia in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo
1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide
le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere
al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi
di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonche dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unita immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico
e fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli
stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione
utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 27
(Limiti ai consumi di energia)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per
gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti
di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione
d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati
e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui
al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio
dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori
sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata
secondo le modalita stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e conservata
dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma
1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore
ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione
di tale documentazione in cantiere.
Art. 29
(Certificazione delle opere e collaudo)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n.
46.
Art. 30
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate
norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unita immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune
ove e ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unita immobiliare. Le spese relative
di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
una validita temporale di cinque anni a partire dal momento
del suo rilascio.
Art. 31
(Esercizio e manutenzione degli impianti)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o
per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita, deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia,
entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente
in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilita, e tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti
che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339
del codice civile.
Art. 32
(Certificazioni e informazioni ai consumatori)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche
e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli
estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33
(Controlli e verifiche)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
della presente legge in relazione al progetto delle opere,
in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine
lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformita in corso d'opera,
il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita su opere terminate
il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il
prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
34.
Art. 34
(Sanzioni)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
28 e punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e
27 e punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono
la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonche il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28
non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento
del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
29 e punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per
cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne e assunta la responsabilita, che non ottempera
a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, e punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullita dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
32 e punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilita penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorita che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, e punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni
e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35
(Provvedimenti di sospensione dei lavori)
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina
la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie
per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della
sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
Art. 36
(Irregolarita rilevate dall'acquirente o dal conduttore)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformita dalle norme della presente legge, anche non emerse
da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al
comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
Art. 37
(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali)
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano
in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre
1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei
decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma
1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 38
(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)
1. Per le finalita della presente legge e autorizzata la
spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per
il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento
delle suddette somme e destinato alle finalita di cui all'articolo
3 della presente legge.
2. Per le finalita di cui agli articoli 11, 12 e 14 e autorizzata
la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6
miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993,
secondo la seguente ripartizione: a) per l'articolo 11, lire
220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e
lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire
75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire
36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo
periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalita di cui agli articoli 8, 10 e 13 e autorizzata
la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2
miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi
delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli
indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2
del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti
dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto
dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Data a Roma, addi 9 gennaio 1991
TABELLA A (Articolo 8)
(Regole tecniche per gli interventi di cui all’articolo 8
nel caso di edifici esistenti)
Strutture da coibentare
L'intervento deve comportare un aumento della resistenza
termica della superficie trattata almeno pari a R = a (t
(m2 C h/kcal), (t e il salto termico di progetto definito
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
n.1052 del 28 agosto 1977, e "a" e il coefficiente
indicato di seguito per i diversi interventi
· Sottotetti a=0,1
· Terrazzi e porticati a=0,04
· Pareti d'ambito isolate all'esterno a=0,04
· Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine senza limitazione
· Pareti d'ambito isolate all'interno a=0,04
Doppi vetri
Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed
F, del territorio nazionale come definite dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10 marzo 1977 e purche sia assicurata una tenuta all'aria
dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilita
all'aria inferiore a 6 m cubi/ora per metro lineare di giunto
apribile e di 20 m3/ora per m2 di superficie apribile in
corrispondenza di un differenziale di pressione di 100 Pascal
Tubature di adduzione dell'acqua calda
Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del
materiale isolante (non le eventuali opere murarie). |
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